Notifiche a mezzo agenzia postale privata e poteri fidefacenti nella riscossione TARSU (Cass. civ. Sez. V n. 19880 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica degli atti amministrativi e tributari eseguita per il tramite di operatore postale privato munito di licenza individuale ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999 è fidefacente, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 261/1999, nel periodo compreso tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella introdotta dalla l. n. 124/2017, restando riservata a Poste Italiane la sola notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Ne consegue l’inammissibilità, ex art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., delle censure che contestino la validità di quella notifica in modo generico, senza misurarsi con i titoli abilitativi documentati. Il ricorso che non illustri il contenuto della sentenza passata in giudicato sulla legittimità della tariffa è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Il Comune aveva accertato, per l’anno di imposta 2008, l’omesso versamento e l’infedele dichiarazione della tassa rifiuti solidi urbani mediante due avvisi, relativi a un’unità immobiliare di 110 mq. Il contribuente li impugnava, deducendo l’inesistenza delle notifiche eseguite da agenzia postale privata, la decadenza del Comune dal potere impositivo per il carattere non certificante dei timbri dell’agente, e l’illegittimità della tariffa applicata perché adottata dalla Giunta anziché dal Consiglio.

La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello, richiamando il giudicato formatosi sulla superficie tassabile e sulla tariffa. Il contribuente ricorreva per cassazione con sette motivi; il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sull’inesistenza della notifica e sulla decadenza. Richiamando le Sezioni Unite n. 8416 del 26 marzo 2019, confermate da Sezioni Unite n. 299 del 10 gennaio 2020, chiarisce che dal 30 aprile 2011 il d.lgs. n. 58/2011 ha riservato a Poste Italiane solo gli atti giudiziari e le violazioni stradali, liberalizzando il resto. Nel periodo intermedio la notifica a mezzo di operatore privato con licenza individuale è fidefacente per gli atti amministrativi e tributari.

Nella specie i timbri datari e gli avvisi di ricevimento documentano la licenza dell’agenzia che aveva curato la spedizione. A fronte di una contestazione generica, non mirata a quelle evidenze, i motivi sono inammissibili ex art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.

Sul dedotto vizio di motivazione apparente la Corte osserva che il ricorso non può essere accolto quando la questione sottesa sia comunque da disattendere, richiamando Cass. Sez. L. n. 6145 del 2019 e Sezioni Unite n. 2731 del 2017.

Quanto alle censure sulla competenza a deliberare le tariffe e sulla mancata approvazione del piano finanziario, il Giudice regionale aveva espressamente statuito che sulla legittimità della tariffa non vi era più questione, essendo intervenuta sentenza definitiva. Esclusa l’omessa pronuncia, il quinto e il settimo motivo risultano inammissibili perché il ricorrente non ha illustrato il contenuto di quella pronuncia, precludendo alla Corte la valutazione.

Il ricorso è dunque rigettato. La Corte dichiara la tardività del controricorso, non oltre il termine di quaranta giorni, e non liquida le spese. Dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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