L’estratto di ruolo non è impugnabile se la cartella è stata notificata (Cass. civ. Sez. 5 n. 17814 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, non è autonomamente impugnabile. L’azione diretta avverso il ruolo o la cartella non notificati o invalidamente notificati è proponibile solo nei casi in cui il debitore dimostri uno specifico e attuale pregiudizio nei rapporti con la pubblica amministrazione. La domanda di accertamento negativo del credito, proposta mediante impugnazione dell’estratto di ruolo, è inammissibile qualora il contribuente deduca esclusivamente fatti estintivi del credito o vizi degli atti presupposti, senza allegare e provare il concreto pregiudizio richiesto dalla norma.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta la cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP per l’anno 2002, della cui esistenza aveva avuto contezza mediante estratto di ruolo, deducendo la mancata notifica dell’atto e l’intervenuta prescrizione del credito. La Commissione provinciale, pur dando atto della rituale notifica della cartella, aveva accolto il ricorso ritenendo maturata la prescrizione. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato la decisione, reputando ammissibile l’impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo anche in presenza di prescrizione sopravvenuta. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, censurando l’errore compiuto dalla Commissione tributaria regionale nell’aver ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo avverso l’estratto di ruolo, nonostante la provata e pacifica notifica della cartella esattoriale, non tempestivamente impugnata. In applicazione del principio iura novit curia, il giudice ha riqualificato la domanda proposta dal contribuente, al di là della sua formale etichetta, come azione di accertamento negativo del credito, in quanto diretta a contestare la pretesa risultante da atti conosciuti mediante estratto di ruolo.
Su tale qualificazione, la Corte ha richiamato lo ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha sancito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e la proponibilità dell’azione diretta solo in presenza di uno specifico e attuale pregiudizio. Ha quindi richiamato il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n. 26283/2022, secondo cui tale disciplina si applica anche ai giudizi pendenti, conformando dinamicamente il contenuto dell’interesse ad agire quale condizione dell’azione.
La Corte ha rilevato che il contribuente, pur a fronte della pacifica notifica della cartella, non aveva dimostrato la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla norma sopravvenuta, né aveva allegato alcuna delle situazioni di pregiudizio tipizzate, come l’iscrizione a ruolo in presenza di procedure concorsuali o di pregiudizio per la riscossione. La mancanza di tale condizione dell’azione rendeva il ricorso introduttivo inammissibile, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione della sopravvenienza normativa e del successivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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