Notifiche al difensore d’ufficio e domicilio fittizio del senza fissa dimora (Cass. pen. Sez. II n. 2618 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica eseguita al difensore d’ufficio ex art. 161, quarto comma, cod. proc. pen. è validamente effettuata nei confronti dell’imputato che abbia dichiarato un recapito fittizio, utilizzato dai soggetti privi di fissa dimora, poiché tale indicazione non è idonea a fondare un domicilio eletto. La nullità derivante dall’omessa notifica all’imputato è a regime intermedio e, ove non eccepita entro i termini di cui all’art. 491 cod. proc. pen., deve ritenersi sanata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto ex art. 69 cod. pen. costituiscono valutazioni di merito sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma, ha confermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione di un motoveicolo. Riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. come equivalente alla contestata recidiva, la pena è stata rideterminata in due anni di reclusione ed euro 450 di multa.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio, nonché censure sulla recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e sul bilanciamento delle circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi della motivazione, reiterano perlopiù le censure già formulate con l’appello e invocano una diversa valutazione del compendio probatorio, già oggetto di verifica approfondita da parte dei giudici di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il domicilio dichiarato dall’imputato corrispondeva a un recapito fittizio per i soggetti senza fissa dimora, presso cui è attiva una casella postale per il ritiro della corrispondenza. La notifica è stata pertanto correttamente eseguita al difensore di ufficio ex art. 161, quarto comma, cod. proc. pen.. La nullità dedotta è a regime intermedio e doveva essere eccepita entro i termini dell’art. 491 cod. proc. pen.; non essendo stata proposta nel giudizio di primo grado ma solo in appello, la stessa deve ritenersi sanata.
La seconda censura è manifestamente infondata: la Corte territoriale non si è limitata a richiamare i precedenti penali, ma ha evidenziato la pericolosa propensione a delinquere dell’imputato, desumendo dai precedenti una perdurante inclinazione alla commissione di delitti contro il patrimonio, operante come fattore criminogeno rispetto al reato per cui si procede.
La terza censura è generica: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente fondato sulle modalità dell’azione e sull’assenza di un comportamento processuale collaborativo. Il quarto motivo non è consentito, poiché invoca senza allegare manifeste illogicità o contraddizioni intrinseche una diversa valutazione sull’equivalenza o prevalenza delle circostanze di segno opposto ex art. 69 cod. pen., profilo che solo rientra nel sindacato di legittimità.
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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