La responsabilità per i reati-fine non è automatica per gli associati (Cass. pen. Sez. I n. 9995 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o di capo dell’associazione non implica l’automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all’organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso. Dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da “riscontro ambientale”. La contestazione solo ad alcuni degli associati di singoli reati-fine non rende manifestamente illogica la motivazione che ritiene l’esistenza di una struttura associativa organizzata. In tema di misure cautelari, il riferimento al “tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. impone al giudice di motivare sulla pericolosità in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione, ma per i reati con presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, come quelli di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., il tempo silente può essere apprezzato solo come eventuale indice di superamento della presunzione, con esclusione di qualsiasi automatismo valutativo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), di otto reati di cui all’art. 73 dello stesso decreto, di un tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cod. pen. e di un reato in materia di armi ex artt. 2, 4 e 7 l. n. 895/1967. Il giudice del merito aveva ritenuto l’esistenza di un gruppo organizzato sulla base della stabile ripartizione dei ruoli, della condivisione dei proventi e dell’utilizzo di una base logistica comune.
Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il primo e il secondo riguardavano il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo, contestando la mancanza del quid pluris rispetto al concorso di persone; il terzo motivo contestava la valutazione delle esigenze cautelari, eccependo il tempo trascorso dai fatti e la mancata considerazione di misure meno afflittive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, esaminando separatamente i motivi. Con riferimento al primo, ha richiamato il principio consolidato secondo cui la partecipazione all’associazione non comporta l’automatica responsabilità per i reati-fine, dei quali rispondono solo coloro che hanno fornito un contributo effettivo e causalmente rilevante alla singola condotta. Da ciò la Corte ha fatto discendere che la contestazione solo ad alcuni associati di specifici reati-fine non è di per sé incompatibile con la configurabilità del vincolo associativo.
Quanto alle ulteriori censure, la Corte le ha dichiarate inammissibili. Ha ritenuto che la critica al ruolo di “tuttofare” attribuito al ricorrente e la lettura frazionata dell’elemento indiziario del pagamento a un correo si risolvessero in una mera rivalutazione delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’illogicità della motivazione laddove aveva individuato nell’autonoleggio di proprietà dell’indagato la base logistica del gruppo, non per la commissione ivi di fatti criminosi, ma perché quel luogo fungeva da punto di incontro dei sodali e da copertura per i movimenti dell’associazione.
In relazione al terzo motivo, la Suprema Corte ha ribadito che, pur dovendo il giudice valutare il tempo trascorso dalla commissione del reato ai fini della pericolosità, nel caso di reati per i quali sussiste la presunzione relativa di esigenze cautelari il decorso del tempo non determina alcun automatismo. Nel caso di specie, la misura era stata correttamente confermata in ragione della capillarità della struttura organizzativa, del ruolo di protagonista dell’indagato e della sua capacità di replicare le condotte illecite anche per interposta persona o a distanza, elementi che rendevano indonee misure meno gravi.
La Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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