Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 3109 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza mediante motivi indicanti specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. A pena di inammissibilità, gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. esigono il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 18 settembre 2023, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Piacenza del 9 giugno 2022, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità; travisamento del fatto e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con tutte le doglianze il ricorrente ha censurato l’insussistenza della propria responsabilità penale, assumendo che essa non sarebbe fondata su un quadro probatorio inequivoco.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi non sono deducibili in sede di legittimità. Essi, anziché confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni del riconoscimento della penale responsabilità, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado e già vagliate in appello.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, con specifica indicazione delle ragioni del dissenso.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. Nel caso in esame i motivi si limitano, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, senza confrontarsi con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato.

All’affermazione di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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