Riesame cautelare, sindacato di legittimità sugli indizi e valutazione unitaria (Cass. pen. Sez. VI n. 2088 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non integra vizio deducibile in sede di legittimità la censura che, parcellizzando il quadro indiziario, contesti l’insufficienza di ciascun elemento in isolamento, omettendo di valutare il complesso della ricostruzione. La pluralità di elementi convergenti e individualizzanti va infatti esaminata con valutazione globale e unitaria, nella quale ciascun indizio si somma e si integra con gli altri.
Il Fatto
Con ordinanza del 19.07.2024 il Tribunale di Messina, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 30.05.2024, aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla cessione di un chilogrammo di cocaina.
Avverso l’ordinanza del riesame il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che i riferimenti a soggetti indicati nei colloqui intercettati non consentissero di individuarlo, che nessuna menzione specifica sarebbe stata operata nella conversazione del 27 aprile 2022 e che la titolarità di un bar in una determinata zona non bastasse a confermare l’intervenuta trattativa per la cessione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla motivazione del riesame in ordine ai gravi indizi non si estende alla ricostruzione del quadro indiziario, ma si limita a verificarne la congruenza logica e il rispetto dei principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il riferimento è a Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828.
Applicando tale canone, la Corte rileva che il provvedimento impugnato offre una ricostruzione immune da censure quanto alla pertinenza dei dati valorizzati e alla linearità del ragionamento. Il Tribunale ha evidenziato come, a seguito della difficoltà di approvvigionamento derivante dall’arresto dei corrieri, gli acquirenti avessero manifestato l’urgenza di rifornirsi e avessero fatto riferimento a soggetti noti alle forze dell’ordine, inseriti nell’ambiente del narcotraffico.
Dai colloqui è emerso il richiamo a un soggetto indicato come “il migliore di tutti” e l’intendimento di contattarlo presso il suo bar in una determinata zona: dato ritenuto specificamente individualizzante, perché proprio il ricorrente è titolare di un bar in quella zona. Dagli ulteriori colloqui, immediatamente successivi al contatto, è emerso il buon esito della trattativa, la disponibilità a cedere un chilogrammo di cocaina a buon prezzo e l’invio dello stupefacente tramite un soggetto più volte controllato proprio con il ricorrente.
Il Tribunale ha dato conto anche del colloquio dal quale risultava l’effettivo recapito della droga, destinata dagli acquirenti allo spaccio, e della presenza di plurimi elementi individualizzanti che consentivano di identificare nel ricorrente il fornitore, nonché dell’avvenuto pagamento della somma pattuita.
Di fronte a una ricostruzione così articolata, le deduzioni difensive si limitano a parcellizzare il quadro indiziario, segnalando l’insufficienza di ciascun elemento ma omettendo la valutazione complessiva. La Corte richiama il principio di Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230, secondo cui, dopo la verifica di ciascun indizio, si passa all’esame globale e unitario, nel quale l’ambiguità di ciascun elemento si risolve perché ogni indizio si somma e si integra con gli altri. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.