Notizia di reato ostativa alla cittadinanza anche senza condanna penale (TAR Lazio n. 14770 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992, l’Amministrazione non è vincolata all’esito del procedimento penale eventualmente instaurato, potendo fondare il diniego su una mera notizia di reato valutata come fatto storico. Il giudizio prognostico di meritevolezza dello status si fonda su un fondato sospetto e non richiede il rigore probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio proprio del processo penale. Il requisito della residenza decennale va inteso non solo in senso quantitativo, ma anche qualitativo, quale periodo di osservazione nel quale il richiedente deve mantenere una condotta irreprensibile e dare prova di assimilazione dei valori fondanti della comunità. Il diniego che dia conto di una valutazione globale dei pregiudizi, non atomistica, è esente dal vizio di eccesso di potere.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 4 agosto 2017 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992. Esperita l’istruttoria, l’Amministrazione ha respinto la domanda con decreto del 1° marzo 2022, sulla base di pregiudizi di carattere penale emersi dal rapporto informativo della Questura, acquisito in data 25 settembre 2020, e del parere sfavorevole della Prefettura del 14 ottobre 2020.

In particolare, risultava a carico dell’interessata una notizia di reato del 24 luglio 2018 per violazione degli artt. 474 e 648 cod. pen., con procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio deducendo l’unico motivo dell’eccesso di potere per irragionevolezza della discrezionalità amministrativa, sostenendo l’irrilevanza di fatti non accertati in sede penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e ritiene il decreto supportato da adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche. Il diniego giunge a valle di una compiuta istruttoria, condotta nel rispetto del contraddittorio: l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto con nota del 1° dicembre 2021 e ha valutato le osservazioni trasmesse dall’interessata in data 13 dicembre 2021.

Non è ravvisabile, dunque, il dedotto vizio di eccesso di potere. Le condotte penalmente rilevanti sono state giudicate ostative all’acquisizione del bene della vita richiesto in ragione di una valutazione non atomistica, suscettibile di mettere in concreto pericolo la pacifica convivenza dei cittadini e rivelatrice di scarsa aderenza ai valori della comunità.

Il giudizio prognostico sulla meritevolezza dello status è espressione di una valutazione complessa, in cui i singoli precedenti vengono apprezzati in modo globale e sintetico come indicatori dell’indole del richiedente. L’argomento della difesa fondato sulla mancanza di sviluppi processuali penali non è decisivo: il comportamento rimane valutabile come fatto storico e indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza.

Le valutazioni finalizzate all’accertamento della responsabilità penale si pongono su un piano autonomo rispetto a quelle amministrative. La Corte richiama il principio per cui la condotta storica può fondare il diniego a prescindere dagli esiti del processo e persino dall’intervenuta estinzione o riabilitazione, ove assuma valore indicativo di tendenza a ignorare sistematicamente le leggi. Nel caso concreto non emerge un giudizio di pericolosità, ma una valutazione di non adeguatezza del richiedente a uno stabile inserimento nella comunità nazionale.

Il requisito della residenza decennale di cui all’art. 9 legge n. 91 del 1992 va inteso non solo nel senso quantitativo della durata minima del soggiorno, ma anche nel senso qualitativo del periodo di osservazione, nel quale chi aspira alla cittadinanza deve dare prova di un comportamento senza mende. Lo stabile inserimento sociale ed economico costituisce solo il prerequisito minimo della richiesta: circostanze ordinarie, necessarie per il permesso di soggiorno, non integrano meriti speciali ai fini della naturalizzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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