Giudizio di ottemperanza per la Carta del Docente dei supplenti (TAR Puglia n. 1007 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è strumento esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza che possa estendersi alla cognizione di domande correlate. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice nomina un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari all’adempimento.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente a tempo determinato, aveva adito il Tribunale di Brindisi per vedersi riconoscere il diritto alla Carta Elettronica del Docente. Il giudice ordinario, con sentenza non impugnata e passata in giudicato, aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta l’importo di euro 1.000,00 per la formazione professionale.
Nonostante la notifica della sentenza, l’amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Puglia, deducendo la violazione degli artt. 112 e seguenti del c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile in rito, avendo la ricorrente osservato il dimezzamento dei termini per il deposito e la comprovata valenza di cosa giudicata della sentenza del Tribunale di Brindisi, risultante dall’attestazione della cancelleria.
Sul piano del merito, il giudice amministrativo ha accertato che l’amministrazione resistente non aveva specificamente contestato l’inadempimento all’obbligo di esecuzione, circostanza ritenuta provata ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a..
Richiamato il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, il TAR ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, che avrebbe dovuto provvedere entro i successivi sessanta giorni. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa amministrazione, non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 750,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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