Cessazione della materia del contendere e provvedimento favorevole sopravvenuto (TAR Lombardia n. 3363 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso amministrativo, la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso all’azione e rende inutile la prosecuzione del giudizio. Il discrimine rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse risiede nel carattere satisfattivo, o non satisfattivo, del provvedimento adottato dall’Amministrazione in pendenza del processo. Integra cessazione della materia del contendere, dichiarabile con sentenza di merito ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole al ricorrente, anche quando esso sia stato occasionato da un’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, ha impugnato la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi con cui il Comune aveva negato l’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base, unitamente agli atti presupposti. Ha chiesto, inoltre, l’accertamento del silenzio assenso e del conseguente diritto all’installazione.
Con ordinanza cautelare n. 263 del 04.09.2024 il TAR ha accolto l’istanza e sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati. A seguito della sospensiva, il Comune ha avviato una seconda conferenza di servizi; il Parco Regionale ha reso parere favorevole e, in data 13.03.2025, è stata adottata la determinazione di conclusione positiva. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese; l’Amministrazione ha aderito chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della qualificazione della sopravvenienza processuale, dovendo distinguere tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse. Il criterio distintivo è individuato nel carattere satisfattivo o non satisfattivo del provvedimento adottato dall’Amministrazione rispetto all’interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
Il TAR richiama un consolidato indirizzo ermeneutico, secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone la realizzazione piena dell’interesse sostanziale e la conseguente inutilità della prosecuzione del processo. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre, invece, quando sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione del bene della vita, tale da rendere impossibile il suo conseguimento.
La Corte precisa ulteriormente che la cessazione della materia del contendere può derivare dalla sopravvenuta adozione, in pendenza del giudizio, di un provvedimento favorevole alla parte ricorrente, anche se assunto all’esito di un’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare. Il Collegio chiarisce che, quando il provvedimento sopravvenuto sia stato soltanto occasionato dall’ordinanza cautelare e l’Amministrazione abbia condiviso la necessità di rimuovere i vizi di legittimità rilevati in sede cautelare, si integra una fattispecie di cessata materia del contendere.
Tale esito va dichiarato con sentenza di merito ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con cui si accerta l’avvenuta realizzazione dell’interesse sostanziale per effetto di una determinazione amministrativa assunta autonomamente in pendenza del giudizio. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 19 settembre 2018, n. 5466 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224.
Sulla base di tali principi, il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.