Annullamento d’ufficio dell’autorizzazione per la stazione radio base per abusi preesistenti (TAR Campania n. 1332 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune può annullare d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base quando l’istanza si fondi su una falsa rappresentazione della conformità urbanistica dell’area. La mera preesistenza di abusi non è sufficiente, ma assume rilievo decisivo la interferenza costruttiva tra le opere abusive e la nuova infrastruttura. Tale interferenza sussiste quando gli abusi insistono sulla medesima particella destinata all’impianto e ne costituiscono l’unico accesso. Le osservazioni procedimentali del privato non richiedono confutazione analitica, se la motivazione è complessivamente esaustiva.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di telefonia, impugna il provvedimento con cui il Comune, su petizione di alcuni cittadini, aveva prorogato per ulteriori trenta giorni la sospensione dei lavori di realizzazione di una nuova stazione radio base, già autorizzata ex art. 44 CCE con determinazione formatasi all’esito di conferenza di servizi. All’indomani, l’ente ha disposto il ritiro in autotutela di quella autorizzazione, a fronte del riscontro di abusi all’interno della particella.
La società ricorrente impugna il provvedimento di proroga con il ricorso introduttivo e, successivamente, il provvedimento di autotutela con motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento e la sospensione cautelare. Il Comune eccepisce l’inammissibilità dell’impugnativa per omessa impugnazione del provvedimento presupposto e resiste nel merito.
La Motivazione della Corte
Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il provvedimento impugnato perso efficacia. Il Collegio rileva, in ogni caso, l’originaria inammissibilità per omessa impugnazione del provvedimento presupposto di sospensione, ormai consolidatosi.
Nel merito, i motivi aggiunti sono respinti. La questione centrale riguarda la legittimità dell’annullamento d’ufficio per la presunta non conformità urbanistica dell’area. Il Collegio richiama la sentenza n. 483 del 23.01.2026, resa nel connesso giudizio, che ha accertato la natura abusiva delle opere di contenimento dei terrazzamenti e della rampa di collegamento, qualificate come opere di ingegneria naturalistica e non come interventi di edilizia libera.
Le opere, prive di titolo paesaggistico e urbanistico, sono state ritenute connesse e funzionali all’area dell’intervento. Esse insistono sulla medesima particella catastale destinata a ospitare l’impianto e la stradina e la rampa su cui sorgono costituiscono l’unico accesso dalla via di installazione. Sussiste, quindi, una reale interferenza costruttiva tra gli abusi e la nuova infrastruttura, che legittima l’autotutela.
Il Collegio disattende anche la censura procedimentale. Il provvedimento impugnato dà conto dell’avvio del procedimento e del riscontro alle osservazioni del gestore, ritenute non meritevoli di accoglimento. Non è necessaria una confutazione analitica, essendo la motivazione complessivamente esaustiva e coerente. Il provvedimento è adeguatamente motivato anche per relationem.
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Nota della Redazione
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