Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto per sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno e verifica delle condizioni reddituali per il gratuito patrocinio (TAR Lazio n. 13196 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione rilascia il titolo in corso di giudizio, dovendosi escludere l’interesse alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio una volta che la pretesa sostanziale è stata soddisfatta. In materia di gratuito patrocinio, il giudice, prima di liquidare la parcella al difensore, è tenuto ad accertare ex art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 la permanenza delle condizioni reddituali, con riferimento all’anno precedente alla definizione del giudizio, disponendo gli opportuni incombenti istruttori.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno, rimasta priva di riscontro da parte della Questura competente. Avverso tale inerzia, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto e l’ordine all’amministrazione di provvedere espressamente.
Nelle more del giudizio, il ricorrente, con memoria del 2 luglio 2026, ha comunicato il sopravvenuto rilascio del titolo richiesto, chiedendo contestualmente la liquidazione della parcella per l’attività difensiva svolta, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. L’amministrazione resistente, costituendosi il 3 luglio 2026, ha confermato che il titolo era in consegna dal 12 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, in ragione del sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno, pacifico tra le parti, era venuto meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio serbato dall’amministrazione. La definizione del giudizio in rito è stata pertanto disposta ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, ravvisando giusti motivi nella definizione in rito della controversia.
Con specifico riferimento all’istanza di liquidazione della parcella depositata dal difensore, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, è tenuto ad accertare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fermo restando il successivo controllo delle autorità competenti. Il giudice ha precisato che le condizioni reddituali rilevanti sono quelle risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, ossia quella relativa all’anno precedente alla proposizione del ricorso, nonché quelle relative alle variazioni intervenute nell’anno precedente la definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. cit.
Nel caso di specie, essendo il processo iniziato ad aprile 2026 e concluso a luglio 2026, il Tribunale ha ritenuto necessaria la verifica dei redditi relativi all’anno 2025, mentre l’istanza di ammissione era basata sui redditi dell’anno 2024. Ha pertanto disposto il deposito di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000, assegnando all’istante un termine di 60 giorni per adempiere, con rinvio alla camera di consiglio per il prosieguo della trattazione.
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Nota della Redazione
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