Payback dispositivi medici: adesione alla transazione determina improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 9814 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione volontaria al meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback per i dispositivi medici, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, comporta il venir meno dell’interesse al ricorso avverso gli atti di ripiano. Il perfezionamento della transazione attraverso il versamento della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, estinguendo l’obbligazione e precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale, determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Tale declaratoria può essere pronunciata anche in assenza delle comunicazioni regionali di avvenuto versamento, essendo sufficiente l’accertamento della scelta satisfattiva compiuta dall’azienda contribuente.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché le linee guida ministeriali e gli altri atti prodromici al ripiano, articolando cinque motivi di diritto. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato di aver aderito al meccanismo di definizione delle controversie introdotto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, versando a tutte le Regioni e Province autonome che ne avevano fatto richiesta la quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei singoli provvedimenti di ripiano, chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come la disposizione transitoria invocata dall’azienda preveda che gli obblighi di ripiano per le annualità 2015-2018 si intendano assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, del 25% degli importi richiesti. L’integrale adempimento estingue l’obbligazione e preclude alle aziende fornitrici ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa al pagamento di tali somme.
La Sezione ha quindi distinto l’istituto della cessazione della materia del contendere, che presuppone l’eliminazione o la modificazione degli effetti degli atti impugnati per iniziativa dell’amministrazione, dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando la parte consegue comunque il bene della vita attraverso una scelta satisfattiva autonoma. Nel caso di specie, l’amministrazione non ha provveduto a rimuovere i provvedimenti gravati, mentre è stata la stessa ricorrente a determinare il venir meno della necessità di una pronuncia nel merito, aderendo volontariamente alla definizione agevolata.
Il Tribunale ha rilevato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere sarebbe stata possibile solo all’esito delle comunicazioni che le Regioni hanno l’onere di effettuare alla segreteria del TAR, attestando l’avvenuto versamento della quota ridotta. Tuttavia, la scelta della ricorrente di aderire al meccanismo agevolato consente il conseguimento di un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso: non l’annullamento degli atti di ripiano, ma l’estinzione dell’obbligazione mediante il pagamento di una somma ridotta, con contestuale preclusione di qualsiasi ulteriore contestazione giurisdizionale degli importi dovuti.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda e della novità della disciplina applicata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.