Iscrizione generica della notizia di reato e nullità del sequestro probatorio esplorativo (Cass. pen. Sez. VI n. 5996 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il sequestro probatorio disposto sulla base di una notizia di reato iscritta in termini generici e indeterminati, che si limiti a un elenco di nominativi e alla mera indicazione delle fattispecie incriminatrici violate, senza descrivere il fatto nei suoi elementi costitutivi, come richiesto dall’art. 335-bis cod. proc. pen., novellato dal d. lgs. n. 150/2022. La carenza descrittiva della notizia di reato si trasmette al decreto di sequestro, che risulta nullo per violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. e per difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. La misura è altresì illegittima quando, in assenza di indicazione di parole chiave o criteri di selezione, si risolva in un’apprensione massiva e totalizzante delle caselle di posta elettronica, configurando un sequestro a fini meramente esplorativi, in violazione del principio di proporzionalità. In caso di annullamento, va disposta l’immediata restituzione del materiale senza trattenimento di copia dei dati informatici.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Genova confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di un dipendente di una società di navigazione, indagato per corruzione per l’esercizio della funzione in relazione al rilascio di biglietti gratuiti o scontati a numerosi pubblici ufficiali in servizio presso una Capitaneria di Porto. Il decreto, emesso il 22 luglio 2025, aveva ad oggetto l’intero contenuto delle caselle di posta elettronica aziendali dell’indagato, al fine di ricostruire le relazioni tra i soggetti coinvolti.
Avverso l’ordinanza di conferma, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la tardività e l’incompletezza dell’iscrizione della notizia di reato a suo carico, la carenza di motivazione del decreto e la violazione del principio di proporzionalità del sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo assorbenti i motivi concernenti il vizio di violazione di legge in relazione al contenuto della notizia di reato. I giudici hanno preliminarmente ricostruito il quadro normativo delineato dal d. lgs. n. 150/2022, che ha novellato l’art. 335-bis cod. proc. pen., fornendo una definizione legislativa di notizia di reato. Tale definizione richiede che l’iscrizione contenga la rappresentazione di un fatto determinato, non inverosimile e riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, escludendo la sufficienza di meri sospetti.
Applicando tali principi al caso di specie, la Sesta Sezione ha rilevato che l’iscrizione a carico del ricorrente risultava del tutto vaga e indeterminata, consistendo in un mero elenco nominativo con l’indicazione degli artt. 110 e 318 cod. pen., senza la descrizione dell’accordo criminoso e del nesso sinallagmatico. La Corte ha evidenziato che la configurabilità del reato di corruzione postula la prova di un accordo, espresso o implicito, che non può risolversi nella mera fruizione dell’utilità. Tale genericità si era riflessa nel decreto di sequestro, redatto sotto forma di elenchi, senza individuare le condotte dei singoli agenti e senza specificare il rapporto di pertinenzialità tra il fatto e la res.
La Corte ha inoltre stigmatizzato la natura esplorativa del sequestro, osservando che il decreto si era risolto in un’apprensione totalizzante del contenuto delle caselle di posta elettronica, senza l’indicazione di parole chiave o criteri di selezione. La misura, pertanto, risultava illegittima per violazione del principio di proporzionalità, così come declinato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro di dispositivi informatici. Il Tribunale del riesame, limitandosi a una verifica formale, non aveva correttamente esercitato il potere-dovere di controllo sulla congruità degli elementi rappresentati.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, ordinando l’immediata restituzione del materiale senza trattenimento di copia dei dati informatici, in quanto la previa estrazione di copia realizzerebbe un autonomo vincolo non consentito in mancanza di un differente atto ablatorio.
Nota della Redazione
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