Confisca revocata e vendita dei beni: ricorso qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. V n. 27087 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, chiamato a dare esecuzione alla revoca della confisca, dispone la restituzione per equivalente del ricavato della vendita dei beni già confiscati è emesso ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., che richiama l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., quando non sia stata fissata udienza camerale. Avverso tale provvedimento è esperibile l’opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha emesso, da trattarsi con le forme dell’art. 666 cod. proc. pen., e non il ricorso per cassazione. Il ricorso proposto deve pertanto essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente.

Il Fatto

La Corte di appello, investita della esecuzione del decreto con cui era stata revocata la confisca di due autoveicoli, rilevava che i veicoli erano stati nelle more venduti dall’autorità giudiziaria a terzi. Provvedendo alla restituzione, il giudice dell’esecuzione osservava che essa doveva avvenire per equivalente ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011, mediante versamento agli aventi diritto del ricavato della vendita.

Poiché il prezzo era stato bonificato dall’Istituto vendite giudiziarie non sul conto di pertinenza dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, ma ad Equitalia Giustizia, il giudice disponeva che le somme fossero versate sul conto indicato, per consentire poi la restituzione agli aventi diritto. I proprietari dei veicoli hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, nella parte in cui dispone la restituzione per equivalente, sostenendo di avere diritto non alle somme ricavate dalla vendita, ma al valore dei veicoli rivalutato al tasso di inflazione annuo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione non affronta nel merito la questione sulla misura della restituzione, perché il ricorso è inammissibile come tale e va qualificato come opposizione. Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di appello nella veste di giudice dell’esecuzione del provvedimento di revoca della confisca.

Il Collegio ricostruisce il quadro procedurale: il provvedimento risulta emesso non all’esito di una camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., ma ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., che richiama, per gli aspetti procedurali, l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. La Corte di appello ha provveduto senza formalità, non avendo fissato un’apposita udienza per sentire le parti, limitandosi a decidere dopo avere acquisito il parere del pubblico ministero.

Da tale qualificazione discende il regime di impugnazione. Ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento era possibile proporre opposizione innanzi alla stessa Corte di appello, da trattarsi con le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen.. Il ricorso per cassazione è dunque mezzo non esperibile, con la conseguenza che lo stesso va riqualificato.

Riqualificati i ricorsi come opposizioni, la Corte dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso. La decisione resta così sul piano processuale: la Cassazione non esamina la questione di merito relativa al criterio di determinazione della restituzione per equivalente, che sarà oggetto del giudizio di opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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