Decreto di sequestro generico e natura esplorativa (Cass. pen. Sez. VI n. 5995 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato a pena di nullità in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, dovendo recare una descrizione delle condotte contestate e l’individuazione degli elementi essenziali del reato ipotizzato. È, pertanto, nullo il provvedimento che si limiti a indicare i nomi degli indagati e le norme violate, senza precisare l’oggetto dell’accordo illecito e i ruoli dei singoli, e che autodenunci la propria natura esplorativa, risultando finalizzato alla ricerca degli elementi costitutivi del reato anziché al reperimento della prova di esso. L’illegittimità del sequestro per genericità dell’accusa e deficit motivazionale comporta l’annullamento del provvedimento e l’integrale restituzione del materiale sequestrato, senza trattenimento dei dati informatici.
Il Fatto
Il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio della casella di posta elettronica di un dipendente di una compagnia di navigazione, nell’ambito di un’indagine per corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 81, 110, 321 cod. pen.). Il provvedimento ablatorio, emesso il 22 luglio 2025, era stato confermato dal Tribunale del riesame di Genova. Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la genericità della notizia di reato e del decreto di sequestro, la mancanza di motivazione sul fumus e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, attribuendo rilievo pregiudiziale e assorbente ai motivi concernenti la genericità della notizia di reato e la mancanza di motivazione del decreto di sequestro sulla sussistenza del fumus commissi delicti.
Pur riconoscendo la fluidità delle indagini preliminari, i giudici di legittimità hanno evidenziato come il decreto di sequestro si limitasse a indicare i nomi degli indagati e le norme violate, senza esplicitare i fatti e descrivere le condotte, in un amplissimo arco temporale. Il Tribunale del riesame, nel confermare il provvedimento, aveva ricostruito un complesso quadro indiziario – emerso dall’analisi di dispositivi e file sequestrati – ma di tale quadro non vi era traccia nel decreto, che elencava decine di pubblici ufficiali e corruttori senza precisare chi avesse corrotto chi e, soprattutto, senza indicare l’oggetto dell’accordo illecito.
La Corte ha sottolineato la natura esplorativa del sequestro, autodenunciata dallo stesso decreto laddove ammetteva che erano in corso approfondimenti sulle funzioni dei pubblici ufficiali, che non erano stati ancora identificati tutti i soggetti concorrenti e che occorreva acquisire elementi per la ricostruzione, caso per caso, delle attività.
La genericità dell’ipotesi di accusa e la mancanza di motivazione sul punto, avendo natura preliminare e assorbente, hanno imposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, con conseguente integrale restituzione del materiale in sequestro, senza trattenimento dei dati informatici.
Nota della Redazione
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