Novazione del mutuo e interpretazione del contratto preliminare (Cass. civ. Sez. II n. 19048 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La novazione del rapporto obbligatorio può essere ravvisata dal giudice di merito quando l’accordo delle parti sostituisce l’originaria obbligazione con una nuova e incompatibile, sempre che ricorrano l’aliquid novi e l’animus novandi. L’indagine sull’esistenza del volere novativo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, se sorretto da motivazione congrua e condotto alla stregua dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., con valutazione insindacabile in sede di legittimità. Nel giudizio di cassazione la censura che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione negoziale, senza indicare i canoni interpretativi in concreto violati, è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Il ricorrente agiva in giudizio per l’accertamento di un credito complessivo nei confronti della controricorrente, a titolo di residua somma mutuata non restituita e di penale prevista in un contratto preliminare. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2991/2008, riteneva non provato il dedotto contratto di mutuo: con la stipula del preliminare la somma già versata aveva mutato la propria imputazione, estinguendo l’obbligazione di pagamento del prezzo, con la conseguenza che la pretesa restitutoria avrebbe potuto essere fatta valere solo previa risoluzione del preliminare, domanda non proposta.
La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 292/2021, rigettava il gravame, confermando la qualificazione del preliminare come contratto ad effetti anticipati e la novazione del titolo dell’obbligazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’erronea applicazione dei canoni ermeneutici e dell’art. 1230 c.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 112 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione pregiudiziale di giudicato interno, rilevando che il ricorrente ha contestato a monte la legittimità della decisione nella parte in cui ha escluso che il titolo della domanda fosse la restituzione di somme oggetto di mutuo, donde l’irrilevanza delle questioni sulla risolubilità del preliminare.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. Il ricorrente non ha indicato i canoni ermeneutici che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione della vicenda negoziale. La Corte di appello ha invece fatto corretta applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando le specifiche pattuizioni del preliminare e la lettura complessiva dell’atto.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione da doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., non avendo il ricorrente evidenziato alcuna difformità tra le motivazioni di primo e secondo grado; la censura di motivazione omessa o apparente è stata giudicata manifestamente infondata, risultando la motivazione adeguata ed esauriente rispetto al minimo costituzionale.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la dedotta violazione dell’art. 1230 c.c. tende in realtà a confutare la valutazione di merito sull’intervenuta novazione. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla scorta del tenore della pattuizione contenuta nel preliminare e della lettura complessiva dell’atto, ravvisando l’aliquid novi e l’animus novandi nella volontà reciproca di estinguere la pregressa obbligazione con la sostituzione di una nuova e incompatibile, con mutamento sostanziale dell’oggetto e del titolo del rapporto. Si tratta di valutazione di merito congrua e insindacabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo è stato infine dichiarato manifestamente infondato: la Corte di appello si è mantenuta nell’ambito del devolutum, e l’argomentazione sulla necessità di agire preventivamente per la risoluzione del preliminare è stata svolta solo ad abundantiam, non costituendo autonoma ratio decidendi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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