Interpretazione del contratto e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 20387 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia in cassazione di un errore di diritto nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi al richiamo delle regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., essendo necessario specificare i canoni che in concreto si assumono violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato. Quando di una clausola siano possibili due o più letture, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra, non dovendo la decisione impugnata costituire l’unica soluzione astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni. L’interpretazione degli atti negoziali costituisce tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica puntualmente contrapposti alla motivazione o per motivazione omessa o illogica. Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito.

Il Fatto

Con due atti di vendita di cosa futura la società alienante trasferiva a un Istituto universitario due lotti di un fabbricato ristrutturato. Il primo contratto prevedeva che il prezzo sarebbe rimasto inalterato qualora la superficie consegnata fosse risultata inferiore o superiore del 3% rispetto a quella indicata. Eseguito il calcolo consuntivo, emergeva un esubero superiore a tale soglia di tolleranza.

La società venditrice conveniva in giudizio l’acquirente per ottenere l’importo suppletivo. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava, escludendo il collegamento giuridico tra i due negozi ed evidenziando che le parti, in occasione della consegna del primo lotto, non avevano quantificato l’onere delle varianti né formulato riserve, anzi avevano dato atto che esse non incidevano sul corrispettivo. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione dell’art. 11 Preleggi e degli artt. 1362, 1363, 1472, 1537 e 1538 cod. civ., sostenendo la qualificazione del primo contratto come vendita a misura di cosa futura e l’obbligo dell’acquirente di corrispondere il prezzo dell’eccedenza metrica oltre la soglia del 3%.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La censura dell’interpretazione di una clausola non può risolversi nella mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito. La ricorrente non deduceva né la violazione dei canoni ermeneutici né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ma sollecitava una lettura alternativa degli elementi istruttori, inammissibile in sede di legittimità.

La Corte rileva che il giudice d’appello non si era limitato all’interpretazione letterale delle clausole, ma, in conformità con l’art. 1362, comma 2, cod. civ., aveva valutato il comportamento delle parti, le quali alla consegna del primo lotto non avevano quantificato l’onere delle varianti né apposto riserve, verbalizzando anzi che le misure non si discostavano dal 3%. Il richiamo al collegamento negoziale non risultava decisivo, emergendo solo un’unitarietà economico-finanziaria dell’operazione, non giuridica.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la natura apparente della motivazione in ordine alla non decisività della qualificazione come vendita a corpo. Anche tale censura è inammissibile: non venivano in rilievo questioni di estensione del bene rispetto al prezzo pattuito, poiché i due lotti erano definiti in relazione alla superficie complessiva e ai piani corrispondenti. La Corte territoriale aveva ravvisato una vendita a corpo sulla base di un congruo apprezzamento della volontà contrattuale.

Quanto al vizio di motivazione, la Corte ricorda che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. va intesa come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, denunciabile solo per anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Il vizio non è imputabile alla sentenza impugnata. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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