Contrabbando depenalizzato: si applica il procedimento sanzionatorio tributario (Cass. civ. Sez. II n. 21541 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecito tributario, ivi incluso il contrabbando semplice di tabacchi lavorati, è applicabile il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 16, d.lgs. n. 472 del 1997 e, soltanto in maniera residuale, la disciplina generale ex art. 13 e seguenti della legge n. 689 del 1981. L’art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 richiama le sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981 solo “in quanto applicabili”, sicché l’ambito di operatività di tale legge è residuale e non generalizzato. Il contrabbando semplice di tabacchi lavorati esteri, depenalizzato dall’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, costituisce illecito tributario, il cui bene protetto è il diritto dello Stato all’imposizione e alle entrate fiscali. È priva di appiglio normativo la tesi dell’esistenza di due distinti procedimenti sanzionatori a seconda che l’illecito sia accertato all’esterno o all’interno degli spazi doganali.
Il Fatto
Un privato proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, davanti al Tribunale di Treviso avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gli aveva applicato una sanzione per l’illecito di cui all’art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973, depenalizzato dall’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016. Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri era stato accertato dalla Guardia di Finanza e l’ordinanza-ingiunzione era stata emessa dopo l’inadempimento dell’obbligo di pagamento rateale della sanzione in misura ridotta.
Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, annullava la sanzione; la Corte d’appello di Venezia, in contumacia dell’appellato, confermava la decisione di primo grado. A giudizio della Corte territoriale, trattandosi di illecito tributario, l’amministrazione avrebbe erroneamente applicato il procedimento sanzionatorio della legge n. 689 del 1981 anziché quello del d.lgs. n. 472 del 1997. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorreva per cassazione con un unico motivo; l’intimato restava tale.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva preliminarmente che si è formato un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, con esclusione di quella del giudice tributario: la causa è stata decisa nei gradi di merito con implicita affermazione della giurisdizione ordinaria, alla quale le parti hanno prestato acquiescenza non impugnando tale profilo.
Nel merito, l’unico motivo censurava la violazione degli artt. 8 e 26 della legge n. 689 del 1981 e delle norme del d.lgs. n. 472 del 1997. Secondo la ricorrente, poiché l’infrazione era stata accertata al di fuori degli spazi doganali, sarebbe stata applicabile la legge n. 689 del 1981, mentre il d.lgs. n. 472 del 1997 riguarderebbe le violazioni accertate all’interno degli spazi doganali.
Il motivo è infondato. L’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, entrato in vigore il 06.02.2016, ha depenalizzato, tra gli altri, il reato di cui all’art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973. Accertato che il contrabbando semplice di tabacchi lavorati esteri è illecito amministrativo, la questione concerne l’applicabilità del procedimento sanzionatorio della legge n. 689 del 1981.
L’art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 richiama le sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981 “in quanto applicabili”. Ne deriva che il procedimento sanzionatorio di tale legge ha un ambito di applicazione residuale e non generalizzato: non è ad esso che si deve fare riferimento nell’ipotesi del depenalizzato contrabbando semplice, che è incontestabilmente un illecito tributario, il cui bene protetto è il diritto dello Stato all’imposizione e alle entrate fiscali. Le disposizioni generali in materia sono infatti stabilite dal d.lgs. n. 472 del 1997 e, in dettaglio, il procedimento di irrogazione è regolato dall’art. 16 del medesimo decreto, secondo modalità non completamente sovrapponibili a quelle degli artt. 13 e seguenti della legge n. 689 del 1981.
La Corte enuncia così il principio di diritto secondo cui, in tema di illecito tributario, ivi incluso il contrabbando semplice di tabacchi lavorati, è applicabile il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, soltanto in maniera residuale, la disciplina generale della legge n. 689 del 1981. Non si discosta da tale conclusione la posizione della stessa Agenzia che, nelle proprie istruzioni del 24.05.2016, aveva affermato la prevalenza delle previsioni del d.lgs. n. 472 del 1997, di carattere speciale, riservando la legge n. 689 del 1981 ai soli casi di lacune. La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, sottolineando l’assenza di appigli normativi per la tesi dei due distinti procedimenti. Il ricorso è pertanto rigettato; nulla sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto difese; non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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