Risarcire il danno prima del processo riduce la pena ai recidivi (Corte cost. n. 72/2026)
La Corte costituzionale ha stabilito che chi ripara interamente il danno prima del processo può ottenere una riduzione reale della pena anche quando gli viene contestata la recidiva reiterata. Con la sentenza n. 72 del 2026 ha dichiarato illegittimo l’articolo 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava di far prevalere questa attenuante sulla recidiva.
La norma. Quando in un reato si trovano insieme circostanze che aumentano la pena e circostanze che la riducono, il giudice le mette a confronto. Questo confronto si chiama bilanciamento. Il giudice può ritenere prevalenti le attenuanti, prevalenti le aggravanti, oppure considerarle equivalenti. L’articolo 69, quarto comma, del codice penale conteneva però un divieto: se era contestata la recidiva reiterata dell’articolo 99, quarto comma, nessuna attenuante poteva essere dichiarata prevalente. L’attenuante veniva quindi riconosciuta, ma non produceva alcuno sconto effettivo. Qui si discuteva dell’attenuante prevista dall’articolo 62, numero 6), prima parte, del codice penale: aver riparato integralmente il danno prima del giudizio.
Il caso. Una persona era imputata di furto in abitazione. Presentandosi come incaricata della Chiesa si era fatta consegnare 3.500 euro da due coniugi. Prima del processo aveva risarcito le persone offese versando l’intera somma. Il giudice le aveva riconosciuto sia l’attenuante della riparazione del danno sia le attenuanti generiche, ma doveva applicare anche la recidiva reiterata.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Ragusa ha spiegato l’effetto concreto del divieto. Con il bilanciamento bloccato doveva restare nella cornice di pena base del furto in abitazione, da quattro a sette anni di reclusione. Se avesse potuto dichiarare prevalente l’attenuante, la pena minima sarebbe scesa a due anni e otto mesi. Il giudice ha segnalato anche una disparità: con la sentenza n. 141 del 2023 la Corte aveva già rimosso lo stesso divieto per l’attenuante del danno di particolare tenuità. Non si capiva perché chi ripara tutto il danno dovesse essere trattato peggio di chi ha causato un danno lieve. Sono stati richiamati gli articoli 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione.
La decisione. La Corte ha ricordato che il divieto di prevalenza non si valuta in blocco, ma volta per volta, rispetto a ciascuna attenuante. Per la riparazione integrale del danno il giudizio è stato negativo, per più ragioni. Impedire la prevalenza non permette di dare il giusto peso alla diminuente quando la rimozione degli effetti civili dannosi attenua grandemente il danno prodotto dal reato: la pena risulta allora sproporzionata rispetto al fatto. La Corte ha aggiunto che l’attenuante ha natura oggettiva, ma può anche rivelare indici di ravvedimento di chi ha commesso il reato. Soprattutto, la norma serve a incentivare un comportamento virtuoso: vietare al giudice di accertarne in concreto la prevalenza equivale a impedirle di produrre appieno i suoi effetti. L’esclusione automatica lede quindi il principio di proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa. La questione sollevata sull’articolo 111 della Costituzione è stata dichiarata inammissibile perché non sufficientemente motivata.
I limiti. La pronuncia non rende automatica la prevalenza. Toglie il divieto e restituisce al giudice la valutazione del caso concreto: l’attenuante potrà essere ritenuta prevalente, equivalente o soccombente rispetto alla recidiva reiterata, con motivazione. Resta poi fermo che la riparazione deve essere davvero integrale. Secondo la Corte l’attenuante presuppone l’estinzione sia dell’obbligazione di restituzione, dove possibile, sia di quella di risarcimento, riferita a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. Un pagamento parziale non basta.
Cosa cambia in pratica. Per chi è imputato e ha precedenti penali, risarcire per intero prima del giudizio diventa una scelta che può incidere davvero sulla pena, non solo sulla forma della sentenza. Occorre pagare tutto, entro i tempi previsti dalla legge, e conservare la prova del pagamento. Per chi ha subito il reato l’effetto è speculare: la decisione rafforza l’interesse dell’imputato a risarcire subito e per intero.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/72