Comando da società partecipate: illegittima la legge campana (Corte cost. n. 189/2025)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Campania che permetteva di impiegare presso la Regione i dipendenti di società e consorzi a partecipazione pubblica, tramite il comando o il distacco. Si tratta dell’articolo 46, comma 2, primo periodo, e comma 4-bis, della legge regionale n. 15 del 2002, nel testo in vigore prima delle modifiche del dicembre 2024 e del luglio 2025.
Il caso. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, stava esaminando il rendiconto regionale per il 2023. Doveva decidere se approvarlo: è l’operazione chiamata parificazione. Ha però sospeso il giudizio su due capitoli di spesa, per circa 740.000 euro di stipendi al personale distaccato o comandato presso la Giunta regionale e circa 1.217.000 euro per quello presso il Consiglio regionale. Erano persone che restavano dipendenti di società partecipate, ma lavoravano negli uffici di diretta collaborazione della Regione, con gli oneri a carico della Regione stessa.
Il dubbio. Secondo la Corte dei conti la Regione non poteva scrivere quella regola. Il comando e il distacco toccano il rapporto di lavoro, cioè l’ordinamento civile, materia che la Costituzione riserva allo Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l). La legge statale allora vigente non ammetteva il comando dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica presso le amministrazioni. Il giudice ha lamentato anche la lesione dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria (articoli 81, 97 e 119 della Costituzione). La Regione Campania si è difesa chiedendo di dichiarare le questioni inammissibili o non fondate.
La decisione. La Corte ha ricordato la differenza tra i due istituti. Nel comando il dipendente va temporaneamente a prestare servizio presso un’altra amministrazione, che lo inserisce nella propria organizzazione. Nel distacco resta invece alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, ma opera in un ufficio diverso. Richiamando la propria sentenza n. 227 del 2020, ha confermato che la disciplina delle società partecipate e dei rapporti di lavoro dei loro dipendenti rientra nell’ordinamento civile. Spetta quindi allo Stato stabilire quando comando e distacco sono ammessi e come si distinguono, perché da queste scelte dipendono le modalità della prestazione e anche i profili retributivi. La legge campana, allargando il perimetro di comando e distacco e cancellando ogni differenza tra i due, ha superato i limiti delle competenze regionali.
Non è stato decisivo, ha precisato la Corte, che gli oneri gravassero sulla Regione e non sulle società: il punto è il riparto delle competenze. Non rileva neppure la frammentarietà della disciplina statale, lamentata dalla Regione, perché non legittima un intervento del legislatore regionale fuori dalle sue attribuzioni. Gli altri motivi, relativi al bilancio, sono rimasti assorbiti. La Corte ha infine dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, che non era parte del giudizio davanti al giudice rimettente e non ha un interesse qualificato al giudizio.
Cosa cambia. Le due disposizioni regionali escono dall’ordinamento. I comandi e i distacchi disposti sulla loro base perdono il fondamento normativo, e la Corte dei conti dovrà tenerne conto nel giudizio di parificazione rimasto sospeso. La pronuncia riguarda il testo anteriore alle modifiche del dicembre 2024 e del luglio 2025, con cui la Regione ha collegato la propria disciplina a norme statali sopravvenute, cioè l’articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2016 e l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025. Su quelle versioni la Corte non si è pronunciata. Resta il criterio generale: il passaggio temporaneo di un dipendente di società partecipata negli uffici di un ente pubblico è possibile solo se lo consente una legge dello Stato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/189