Nullità assoluta per mancato collegamento da remoto del difensore di fiducia (Cass. pen. n. 35639/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del trattenimento amministrativo dello straniero, l’omesso invio al difensore di fiducia, che ne abbia tempestivamente fatto richiesta, del link per partecipare da remoto all’udienza di convalida integra una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa e del diritto ad avere un difensore di propria scelta, non sanabile dalla nomina di un difensore d’ufficio. Il giudice ha l’obbligo di attivarsi per garantire la partecipazione effettiva del difensore fiduciario, anche in modalità telematica, una volta che questi abbia comunicato i propri recapiti per il collegamento.
Il Fatto
Un cittadino straniero, destinatario di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio, veniva convocato per l’udienza di convalida davanti al Giudice di pace di Melfi. Il difensore di fiducia, regolarmente nominato, riceveva il decreto di fissazione dell’udienza, con l’invito a comunicare il proprio indirizzo PEC o PEO e il recapito telefonico per ricevere il link di collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998. Il difensore provvedeva tempestivamente a comunicare i propri recapiti, ma non riceveva alcun link di collegamento, né altro invito. L’udienza si svolgeva in sua assenza, con la nomina di un difensore d’ufficio, e il Giudice di pace convalidava il trattenimento. Avverso tale decreto il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza “Maritan” (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 – 01), secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando di essa è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando la nomina di un difensore d’ufficio. Tale principio è stato esteso dalla giurisprudenza all’udienza di convalida dell’arresto (Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 – 01) e, per identità di ratio, anche all’udienza di convalida del trattenimento amministrativo, in quanto incidente sulla libertà personale (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I.).
La Corte ha osservato che, nel caso di specie, il difensore di fiducia aveva tempestivamente comunicato i propri recapiti per ricevere il link di collegamento, come richiesto dal decreto di fissazione. Tuttavia, l’Ufficio del Giudice di pace non aveva provveduto a inviare il link, impedendo al difensore di partecipare all’udienza. La Corte ha rilevato che, con la ricezione della comunicazione dei recapiti, l’Ufficio era stato messo in condizione di inviare il link per tempo, e la sua omissione integra una violazione del diritto di difesa, che non può essere sanata dalla presenza di un difensore d’ufficio. La nullità assoluta, ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., investe l’intero procedimento camerale e il provvedimento conclusivo, determinandone l’annullamento senza rinvio, con remissione degli atti all’autorità amministrativa per le determinazioni di competenza.
Implicazioni Pratiche
- Onere di richiesta del collegamento da remoto: il difensore di fiducia, una volta ricevuto il decreto di fissazione dell’udienza di convalida, deve tempestivamente comunicare il proprio indirizzo PEC o PEO e il recapito telefonico, come richiesto, per ricevere il link di collegamento; in caso di mancato invio del link, deve eccepire la nullità immediatamente, anche mediante nota scritta, e, se l’udienza si svolge in sua assenza, proporre ricorso per cassazione, producendo la prova della comunicazione effettuata.
- Nullità assoluta e insanabilità: la mancata partecipazione del difensore di fiducia all’udienza di convalida, anche in modalità da remoto, per omissione dell’Ufficio, determina una nullità assoluta, che non è sanabile dalla presenza di un difensore d’ufficio, né dalla mancata eccezione in udienza, poiché il difensore di fiducia non era presente; la nullità può essere rilevata in ogni stato e grado e, se tempestivamente eccepita in sede di legittimità, comporta l’annullamento senza rinvio del decreto di convalida.
- Prova della comunicazione: il difensore deve conservare la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC con cui ha comunicato i propri recapiti, al fine di dimostrare il tempestivo adempimento e la colpa dell’Ufficio nel mancato invio del link; tale prova è essenziale per far valere la nullità in cassazione, come nel caso di specie, e per ottenere l’annullamento del provvedimento di convalida.
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