Violazione di sigilli consumata al termine dei lavori confermata (Cass. pen. Sez. 3 n. 3843 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa (dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019). È adeguata la motivazione che, per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. Il mancato esercizio del potere di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. non è censurabile in cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. L’imputato aveva realizzato un manufatto abusivo nonostante il sequestro dell’immobile e la violazione dei sigilli, con lavori protrattisi sino al settembre 2017. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, aveva individuato il momento di consumazione del reato nel termine finale dei lavori di completamento del manufatto abusivo, avvenuto il 15 settembre 2017, in linea con il principio di diritto per cui il reato di violazione di sigilli si perfeziona non solo con la materiale rottura, ma anche con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo imposto dal sequestro. La Cassazione ha ribadito che la disciplina sulla sospensione della prescrizione di cui alla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Poiché la consumazione si collocava in tale arco temporale, correttamente la Corte d’appello aveva escluso la prescrizione, calcolando la sospensione del corso della prescrizione per il periodo intercorrente tra il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo in appello.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato parimenti giudicato manifestamente infondato. La Corte distrettuale aveva denegato la causa di non punibilità rimarcando la gravità del fatto, desunta dalle modalità della condotta, protrattasi nel tempo e tenuta in totale violazione delle prescrizioni imposte con il provvedimento di sequestro. Tale motivazione è stata ritenuta adeguata, in conformità al principio di diritto secondo cui è sufficiente che il giudice dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma.
Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha richiamato il principio per cui il mancato esercizio del potere di concedere la sospensione condizionale della pena ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. non è censurabile in sede di legittimità, né sussiste un obbligo di motivazione in assenza di una specifica richiesta formulata almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 349 c.p. – Violazione di sigilli
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello