Nullità assoluta per omesso avviso al difensore nominato prima dell’udienza preliminare (Cass. pen. Sez. II n. 1823 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il fascicolo contenga un’attestazione di cancelleria dell’ufficio requirente che documenta il deposito, in data anteriore all’esercizio dell’azione penale, dell’atto di nomina del nuovo difensore di fiducia con contestuale revoca del precedente difensore e della elezione di domicilio, il giudice non può disattendere quel documento fondandosi su un semplice dubbio o sospetto sulla sua autenticità. Il documento proveniente dal pubblico ufficiale, assistito da fede privilegiata, richiede, per essere superato, una smentita radicale e l’incidentale affermazione della sua falsità materiale. In assenza di tale smentita, il provvedimento di fissazione dell’udienza preliminare deve ritenersi mai portato a conoscenza degli imputati e del loro unico difensore, con conseguente nullità assoluta e insanabile dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, comprese le sentenze di primo e di secondo grado, ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., per omesso avviso al difensore e omessa citazione degli imputati domiciliati presso di lui.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, decidendo sull’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione, sopravvenuta dopo la decisione di primo grado, il reato di frode assicurativa di cui all’art. 642 cod. pen., confermando però l’accertamento della responsabilità civile da illecito aquiliano e condannando l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nel rigettare il motivo di gravame sulla nullità dell’udienza preliminare e degli atti successivi, la Corte territoriale aveva valorizzato la nomina del precedente difensore, intervenuta l’11 novembre 2016, considerando incerta la data di deposito della nomina del nuovo difensore, con revoca del precedente e della elezione di domicilio. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione ai soli effetti civili, deducendo l’inosservanza della legge processuale e i vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, di natura processuale. La decisione impugnata, pur senza dichiarare falsa l’attestazione del funzionario dell’ufficio requirente che indicava nel 14 dicembre 2016 il deposito della nomina del nuovo difensore, ne aveva disatteso il contenuto, offrendo così efficacia ultrattiva alla nomina iniziale del precedente difensore, che aveva ricevuto gli avvisi dell’udienza preliminare e del giudizio di primo grado.

Il Collegio ha censurato la logica seguita dalla Corte di merito. In presenza di una esplicita attestazione della data di deposito dell’atto di nomina con revoca del precedente difensore e del domicilio, il giudice avrebbe dovuto verificare con ogni mezzo se quella attestazione fosse genuina, non potendo fondare la decisione su un elemento dubitativo o di mero sospetto, non confermato da alcuna attestazione di segno contrario.

Il documento, in ragione della sua fonte, è assistito da fede privilegiata e necessitava quindi di una smentita radicale della sua autenticità, con affermazione incidentale della sua falsità materiale. Dal dubbio sulla autenticità la Corte di merito aveva invece tratto argomento per ritenere rituale la citazione a giudizio e per confermare la responsabilità civile.

Ne consegue che, in assenza di smentita documentale, l’atto di fissazione dell’udienza preliminare deve ritenersi mai portato a conoscenza degli imputati e del loro comune difensore. Deriva la nullità dell’udienza preliminare e della citazione a giudizio, come di tutti gli atti conseguenti, comprese le sentenze di primo e secondo grado, qualificata come assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., ricorrendo tanto l’omesso avviso al difensore unico quanto l’omessa citazione degli imputati domiciliati presso di lui, secondo la linea delle Sezioni Unite n. 7697 del 24.11.2016 e di Sez. II n. 43972 del 26.10.2022.

Alla nullità delle sentenze di merito conseguono la nuova dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima di un valido giudizio di primo grado, e la revoca delle statuizioni civili, non essendo stato accertato il fatto produttivo di danno neppure con la sentenza di primo grado, in coerenza con Sezioni Unite n. 39614 del 28.04.2022. La sentenza impugnata e quella di primo grado sono state pertanto annullate senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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