Nullità della cartella per violazione del giudicato civile sul prelievo latte (TAR Piemonte n. 767 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ove il ricorso cumuli una domanda impugnatoria e un’azione di ottemperanza per violazione o elusione del giudicato, non sussiste inammissibilità e trova applicazione il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., che espressamente consente il cumulo di domande connesse e, nel concorso di riti diversi, impone il rito ordinario, il quale assicura alle controparti una più ampia esplicazione delle facoltà difensive rispetto al rito camerale dell’ottemperanza. La cartella di pagamento che riproponga pedissequamente, per una determinata annata lattiera, gli stessi importi in sorte capitale già annullati con sentenza del giudice civile passata in giudicato è nulla per violazione o elusione dell’obbligo di riesame e di ricalcolo scaturente dal giudicato, non emergendo elementi da cui desumere l’esecuzione del medesimo.
Il Fatto
Una società agricola impugnava davanti al TAR Piemonte la cartella di pagamento n. 037 2021 00047186 50 000, di importo pari a euro 684.122,94, avente ad oggetto il prelievo supplementare sulle consegne di latte per le campagne 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione, unitamente al presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013.
Con sentenza n. 288/2023 questo Tribunale aveva parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo l’annullamento dei presupposti atti impositivi per le annate 2006/2007 e 2007/2008 e la prescrizione decennale per il 2002/2003, ma rigettando le doglianze relative al 2005/2006. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1303/2025, ha parzialmente riformato la decisione con rinvio, ravvisando la violazione del contraddittorio per avere il TAR dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del primo motivo senza attivare il contraddittorio ex art. 73, comma 3, c.p.a. La società ha quindi riassunto il giudizio, limitando la contestazione agli importi riferiti alla campagna lattiera 2005/2006.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio affronta la questione dell’ammissibilità della domanda, poiché l’originario primo motivo conteneva profili cumulativi, ovvero una domanda impugnatoria e una di ottemperanza. Il Tribunale esclude che tale cumulo contrasti con il principio sancito dalla Adunanza plenaria n. 2 del 2013, osservando che quella pronuncia regola un caso distinto, ossia la riqualificazione della domanda impugnatoria come domanda di ottemperanza in presenza di contestazioni sugli atti di riesercizio del potere, e non il cumulo per vizi non coincidenti.
Esclusa l’inammissibilità, trova applicazione l’art. 32, comma 1, c.p.a., che consente il cumulo di domande connesse e dispone che, se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario. Il Collegio motiva la preferenza per il rito ordinario rilevando che esso non vulnera i diritti di difesa delle controparti, ma ne consente anzi una maggiore esplicazione rispetto al rito camerale dell’ottemperanza, richiamando Cons. Stato, V, n. 6191 del 2013 e Cons. Stato, IV, n. 32 del 2018. Si dà altresì atto della sussistenza della competenza del Tribunale sull’ottemperanza, ricadendo nella propria circoscrizione il giudicato del Tribunale di Cuneo.
Nel merito, la doglianza di nullità per contrarietà al giudicato si appunta sulla circostanza che, a fronte della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 714/2015 di annullamento della precedente cartella, nel 2021 l’Agenzia ha riemesso la medesima cartella senza alcun doveroso riesame. Il Collegio riscontra la piena coincidenza, per l’annata 2005/2006, degli importi in sorte capitale portati dalla cartella annullata dal giudice civile e di quelli contenuti nella cartella qui impugnata. Tale coincidenza depone per la fondatezza della censura di violazione del giudicato civile.
Il Tribunale osserva che non vi sono elementi per ritenere che l’Amministrazione abbia eseguito il giudicato e ricalcolato i pertinenti importi. Al contrario, nella cartella compaiono i riferimenti all’originaria pretesa avanzata verso un soggetto coobbligato, circostanza che corrobora la ricostruzione in termini di violazione o elusione dell’obbligo di ricalcolo, poiché rende evidente la mera, pedissequa riproposizione degli importi originariamente richiesti.
L’assorbente fondatezza di tale profilo comporta la declaratoria di nullità della cartella impugnata nella parte riferita agli importi di prelievo dell’annata lattiera 2005/2006. La peculiarità del contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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