Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro tramite commissario ad acta (TAR Sicilia n. 850 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, una volta accertati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è accolto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. quando risultano provati i presupposti dell’esecuzione. Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza diritto a compenso, applicandosi per analogia la disciplina dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001. L’ordine di pagamento va accompagnato dalla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in suo favore della Carta Docente, con assegnazione dell’importo di € 500,00 oltre accessori, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Il titolo era stato notificato all’amministrazione a mezzo PEC. La ricorrente ha quindi azionato la fase di ottemperanza, deducendo il mancato adempimento nonostante il passaggio in giudicato della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo del passaggio in giudicato, il collegio ha dato rilievo all’attestazione versata in atti, che ne comprova l’intervenuta definitività.

Quanto alla mora dell’amministrazione, il TAR ha accertato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova. Su queste basi il ricorso è stato accolto.

Il collegio ha ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale ministeriale, con facoltà di delega e nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Sul punto del compenso, il Tribunale ha escluso ogni emolumento, ritenendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, poiché il commissario è un dirigente della stessa amministrazione resistente. A sostegno richiama, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, e una consolidata giurisprudenza amministrativa.

Il TAR ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con l’apposito modulo telematico; che ogni ritardo nell’esecuzione è foriero di responsabilità amministrativa.

Infine, il collegio ha disposto a carico dell’amministrazione la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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