Ricalcolo pensione e indennità di imbarco: irrilevante se parzialmente trasferita (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico dei dipendenti dell’Arma dei Carabinieri, la domanda di ricalcolo fondata sull’indennità di imbarco è infondata quando l’Istituto previdenziale abbia già computato, ai fini della determinazione della pensione, le maggiorazioni di servizio per i periodi di imbarco su mezzi di superficie, gli importi dell’indennità di imbarco pensionabile e quelli connessi all’attività operativa secondo il meccanismo del trascinamento. È irrilevante, a tal fine, che al momento del collocamento in congedo il dipendente percepisse l’indennità di trascinamento e non l’indennità di imbarco quale indennità fondamentale, poiché ciò che conta è che i dati economici e contributivi trasmessi dall’Amministrazione siano stati correttamente considerati nel calcolo.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri per oltre trentasette anni e collocato in pensione con il sistema misto, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico includendo l’indennità di aeronavigazione e, in particolare, l’indennità di imbarco percepita durante il servizio, con conseguente corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione.

Dopo aver ricevuto chiarimenti dal Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma, il ricorrente ha presentato istanza di ricalcolo all’INPS, rimasta senza risposta nel termine di legge. Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha sostenuto che la pensione erogata teneva già conto correttamente dell’indennità percepita, poiché il ricorrente era percettore dell’indennità di trascinamento e non dell’indennità di imbarco quale indennità fondamentale.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la domanda di ricalcolo. Il giudice ha verificato i dati contributivi ed economici considerati dall’INPS al momento del collocamento in congedo, sulla base della documentazione prodotta e non contestata dalla difesa del ricorrente.

Dall’esame degli atti risulta che sono state computate le maggiorazioni del servizio, inclusa quella di un terzo per i periodi di imbarco su mezzi di superficie ai sensi della legge n. 78/1983, art. 18, fino ai limiti imposti dall’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, a decorrere dal 1° luglio 1988. Sono stati inoltre considerati gli importi spettanti a titolo di indennità di imbarco, pensionabile dal 1° gennaio 2002, e quelli connessi all’attività operativa, da includere nel trattamento economico accessorio secondo le modalità dell’art. 2, comma 10, della legge n. 335/1995, con la maggiorazione dell’indennità operativa di base.

Il giudice ha dato rilievo decisivo a un dato pacifico: al momento del pensionamento il ricorrente percepiva l’indennità di trascinamento e non l’indennità di imbarco quale indennità fondamentale, come confermato dalle memorie difensive depositate in data 01.03.2025. Su questa base ha ritenuto confermata la correttezza dei dati giuridici ed economici utilizzati per il calcolo della pensione e, segnatamente, la corretta considerazione degli importi percepiti per l’attività di imbarco.

La domanda è stata pertanto respinta nel merito. Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in favore dell’INPS in misura pari a euro 1.000,00, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *