Compensi sportivi dilettantistici sotto 5.000 euro non cumulabili con quota 100 (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 19 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra pensione anticipata "quota 100" e redditi da lavoro, previsto dall’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, non opera nei confronti dei compensi da lavoro sportivo dilettantistico di importo inferiore a 5.000,00 euro annui. L’applicazione della norma presuppone una effettiva reimmissione del pensionato nel mercato del lavoro e una incidenza del nuovo rapporto sul sistema previdenziale. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con una associazione sportiva dilettantistica, svolto senza vincolo di subordinazione, entro la durata della stagione agonistica e senza oneri contributivi, non integra tali presupposti. La classificazione fiscale del reddito e la sua riconduzione alla parasubordinazione restano irrilevanti: decisiva è la verifica in concreto delle condizioni poste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2022.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del settore postale, è titolare di pensione anticipata "quota 100", avendo anticipato l’uscita dal lavoro rispetto al compimento dell’età pensionabile. Nel giugno 2024 l’INPS gli comunica di aver ricalcolato il trattamento pensionistico per asserita incumulabilità con i redditi da lavoro percepiti negli anni 2023 e 2024, richiedendo la restituzione di un importo lordo complessivo di 29.752,80 euro.
Il pensionato aveva svolto, per la stagione 2023/2024, attività di allenatore presso una associazione sportiva dilettantistica affiliata alla FIGC, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e compenso annuo di modesto ammontare, inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro. Il ricorrente impugna la comunicazione di riliquidazione davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla pensione e la restituzione delle somme trattenute. L’Istituto resistente difende la legittimità del proprio operato, richiamando la soglia reddituale e la qualificazione fiscale del compenso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile delinea anzitutto la natura del giudizio pensionistico. Esso non verte sulla legittimità formale del provvedimento impugnato, ma sul rapporto previdenziale, con cognizione piena estesa all’an e al quantum della pensione. Oggetto dell’accertamento è dunque la sussistenza del diritto dell’INPS di procedere al ricalcolo in applicazione dell’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 e la misura dell’eventuale recupero.
Il ricorso è accolto sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, muovendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 24 novembre 2022. Il Giudice delle leggi ha ricondotto il divieto di cumulo a esigenze di razionalità del sistema pensionistico: chi sceglie la misura sperimentale deve uscire dal mercato del lavoro, per sostenibilità previdenziale e ricambio generazionale. Da qui la non comparabilità tra lavoro subordinato e lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro, privo di obbligo contributivo.
La Corte territoriale ritiene recessivo l’ammontare del compenso. Un importo anche irrisorio può essere rilevante ai fini del divieto. Decisiva è invece la natura del rapporto e la sua incidenza effettiva. Il lavoro sportivo dilettantistico è oggetto di disciplina specifica nel d.lgs. n. 36/2021: la prestazione, entro le 24 ore settimanali, è presunta come collaborazione coordinata e continuativa, con esenzione fiscale entro 15.000,00 euro. Tali qualificazioni servono a estendere tutele, non a determinare automaticamente conseguenze sul cumulo pensionistico.
Il punto centrale è un altro. Occorre verificare se il rapporto sportivo dilettantistico abbia prodotto una reimmissione effettiva nel mercato del lavoro e un impatto sul sistema previdenziale. Nel caso concreto entrambi i presupposti mancano. L’attività si svolge senza vincolo di subordinazione, è collegata alla stagione sportiva, non presenta i caratteri di organizzazione e continuità propri del lavoro autonomo non occasionale e non genera oneri contributivi, essendo il compenso inferiore ai 5.000,00 euro.
Conferma il ragionamento un dato ordinamentale di supporto: la percezione di un reddito inferiore ai 5.000,00 euro da lavoro sportivo dilettantistico non determina la cessazione della NASPI, come riconosciuto dall’INPS. Ciò presuppone che, per limiti di reddito, il lavoratore non possa ritenersi reinserito nel mercato del lavoro. Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di insussistenza dei presupposti del recupero e condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme trattenute. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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