Rilievo officioso della nullità contrattuale e obbligo di contraddittorio ex art. 101 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 13021 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del gravame che intenda rilevare d’ufficio la nullità del contratto, non rilevata in primo grado e non oggetto di contestazione tra le parti, ha sempre il potere di farlo, atteso che la rilevabilità ex officio incontra il solo limite del giudicato interno sulla validità del negozio. Tuttavia, quando la questione di nullità, seppure rilevabile d’ufficio, presenti profili misti di fatto e di diritto, il giudice è tenuto a provocare il contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., assegnando loro un termine per depositare memorie contenenti osservazioni e per spiegare l’eventuale conseguente attività probatoria. L’omessa attivazione del contraddittorio determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, ove la parte dimostri il concreto pregiudizio subito, indicando le ragioni che avrebbe potuto far valere.

Il Fatto

Un Comune aveva stipulato con una società un contratto di appalto per servizi di illuminazione pubblica e servizi elettrici degli immobili comunali. A fronte del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’ente aveva applicato una penale, il cui pagamento era stato richiesto in giudizio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello, pronunciando d’ufficio sulla ragione più liquida, aveva invece dichiarato la nullità della clausola penale per indeterminatezza dell’oggetto, senza aver sollecitato le parti sul punto. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. Il Collegio ha premesso che il potere di rilievo officioso della nullità spetta anche al giudice d’appello, ex art. 345 c.p.c., ove sulla validità del contratto non si sia formato il giudicato interno. Tale giudicato si forma solo se la nullità sia stata eccepita o domandata in primo grado e la decisione di rigetto non sia stata impugnata specificamente (cfr. Sezioni Unite n. 26242 del 2014).

Ciò premesso, la Corte ha chiarito che il potere di rilievo officioso non esonera il giudice dall’obbligo di instaurare il contraddittorio. Se la questione è di puro diritto, la violazione del dovere di segnalazione non determina la nullità della sentenza, ma si risolve in un eventuale error in iudicando. Se invece la questione è mista di fatto e di diritto, come nella specie, il giudice deve attivare il contraddittorio, consentendo alle parti di depositare memorie e di spiegare attività istruttoria, anche in deroga alle preclusioni.

Nel caso di specie, la nullità della clausola non era mai stata eccepita e la sua rilevazione d’ufficio in appello aveva dato luogo a una decisione “a sorpresa”. Il ricorrente aveva dimostrato il concreto pregiudizio, deducendo che avrebbe potuto fornire la prova dell’interpretazione della clausola e del nesso tra i ritardi e i tempi delle autorizzazioni. La mancata attivazione del contraddittorio integra pertanto un vizio che impone la cassazione della sentenza con rinvio, restando assorbiti i restanti motivi di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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