Nullità del contratto di lavoro pubblico rilevabile d’ufficio anche in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15277 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento della nullità di un negozio, proposta per la prima volta in appello, è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ.; tuttavia, il giudice del gravame, obbligato a rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., deve convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante ai sensi del secondo comma del citato art. 345. Il rilievo officioso della nullità negoziale non conosce limiti di grado e non tollera che il giudice si limiti a dichiarare l’inammissibilità della domanda nuova, dovendo egli esaminare il merito della questione, previa indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La lavoratrice ha convenuto in giudizio la Regione datrice di lavoro davanti al Tribunale di Roma, chiedendo l’accertamento del diritto a una retribuzione parametrata a una qualifica superiore e la condanna al pagamento delle relative differenze. In via subordinata ha domandato l’accertamento della natura subordinata del rapporto, il pagamento di compensi per prestazioni extracontratto e la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato.
Il Tribunale ha rigettato ricorso e domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2281/2020, ha in parte accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale. Avverso tale pronuncia la Regione ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe il rifiuto della corte territoriale di esaminare la questione di nullità del contratto sollevata in appello, fondata sul mancato espletamento della procedura concorsuale e sulla violazione dell’art. 7, comma 6, lett. b), e comma 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. La corte d’appello aveva ritenuto inammissibile la censura per essere stata la nullità prospettata “in via d’azione” e non come elemento ostativo alla domanda.
La Corte di cassazione reputa la censura fondata. Il giudice di legittimità richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26243 del 12 dicembre 2014, secondo cui la domanda di nullità proposta per la prima volta in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità, legittimamente formulata dall’appellante giusta il secondo comma del medesimo articolo.
Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite viene integralmente richiamato. Il giudice ha l’obbligo di rilevare sempre una causa di nullità negoziale e di indicarla alle parti lungo tutto il corso del processo fino alla conclusione. Egli ha poi la facoltà di dichiararla nel provvedimento decisorio, salvo i casi di nullità speciali o di protezione. In appello e in cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d’ufficio la nullità.
La norma dell’art. 345 cod. proc. civ., che sancisce l’inammissibilità delle domande nuove in grado di appello, va coordinata con il perdurante obbligo imposto dall’art. 1421 cod. civ., che non conosce né consente limitazioni di grado. Ne deriva che al giudice di appello è preclusa la facoltà di esaminare la domanda nuova di nullità, ma è fatto obbligo di rilevare d’ufficio la causa di nullità non dedotta né rilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., norma di portata generale applicabile anche in appello.
Non può quindi ritenersi preclusa al giudice, rilevata l’inammissibilità della domanda nuova, la facoltà di motivare in ordine alla ritenuta validità del contratto. Una tale motivazione non è sovrabbondante, ma costituisce doverosa disamina della domanda inammissibile convertita in eccezione. La corte territoriale ha omesso di considerare la questione della nullità del contratto alla stregua di un’eccezione, in palese contrasto con le Sezioni Unite n. 26243 del 2014. Il motivo è accolto; assorbiti gli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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