Rimborso tasse portuali: onere della prova della traslazione a carico dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 15278 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di tasse portuali riscosse in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione, la circostanza della traslazione dell’onere su altri soggetti costituisce fatto impeditivo il cui onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria, non sul contribuente. Il rimborso non può essere negato per il solo fatto che l’imposta sia stata incorporata nel prezzo praticato, poiché occorre accertare, mediante un’analisi economica complessiva, l’effettiva esistenza e misura dell’ingiustificato arricchimento che il rimborso produrrebbe in capo all’operatore. Il principio di effettività del diritto unionale osta a normative nazionali che rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al rimborso. In sede di legittimità, la censura che deduca l’errore di diritto deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, indicando la situazione fattuale sulla quale si invoca una diversa valutazione giuridica.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato il diniego opposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla domanda di rimborso delle tasse erariali e portuali versate nel 2009 su merci caricate su traghetti diretti in Grecia. La pretesa restitutoria si fondava sulle modifiche introdotte dall’art. 2 del d.P.R. n. 107/2009, che aveva esteso ai collegamenti marittimi tra porti comunitari le esenzioni già previste per quelli nazionali. L’Amministrazione aveva negato il rimborso invocando l’art. 19 del d.l. n. 688/1982, convertito con l. n. 873/1982, in ragione dell’avvenuta traslazione degli oneri su terzi.
La Commissione tributaria provinciale di Ancona aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale delle Marche, in secondo grado, ha confermato la decisione, ritenendo inapplicabile l’art. 19 cit. e ravvisando nel diritto eurounitario il parametro di riferimento, individuato nell’art. 29 della legge n. 428/1990. Le Agenzie hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 29 cit. e dell’art. 19 del d.l. n. 688/1982, sul presupposto che, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, le due disposizioni avrebbero ormai contenuto analogo. Il Collegio rileva che la ricorrente avrebbe dovuto argomentare sugli effetti giuridici favorevoli che le sarebbero derivati dall’applicazione dell’una piuttosto che dell’altra norma. Nel giudizio di legittimità l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole, sicché la parte deve ottemperare al principio di autosufficienza del ricorso, indicando la situazione fattuale di cui chiede una diversa valutazione giuridica.
La questione è comunque infondata nel merito. Il d.P.R. n. 107/2009 si colloca in ambito unionale, ispirandosi ai principi del Regolamento (CEE) n. 4055/86 in materia di libera prestazione dei servizi nei trasporti marittimi, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ne deriva che la normativa interna rileva sul piano dell’ordinamento comunitario ai sensi dell’art. 29, comma 3, cit., avendo eliminato una distinzione non conforme ai principi unionali.
Quanto alla prova della traslazione, la Corte osserva che essa grava sull’Amministrazione, trattandosi di fatto impeditivo, e che i giudici di merito non hanno compiuto alcun accertamento sul punto. Inoltre, la comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate non opera indiscriminatamente, ma solo quando la spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa, e su tale profilo la censura difetta di autosufficienza.
La Corte richiama quindi il principio di effettività, fondato sull’art. 4, paragrafo 3, Trattato UE, che impone agli Stati membri di non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento unionale. Il diritto al rimborso dei tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione ne costituisce conseguenza e complemento, e gli Stati sono tenuti, in linea di principio, a restituirli. La giurisprudenza unionale esclude che la traslazione dell’imposta su terzi comporti automaticamente un arricchimento senza causa del soggetto che ottiene il rimborso, poiché l’operatore potrebbe aver subito una diminuzione di volume delle vendite. L’esistenza e la misura dell’arricchimento vanno stabilite al termine di un’analisi economica che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti.
Il secondo motivo, relativo alla manleva nei confronti dell’Autorità portuale, è dichiarato inammissibile per estraneità alla giurisdizione tributaria, afferendo al rapporto interno tra Agenzia e terzo beneficiario del gettito. Il terzo motivo è invece accolto: la CTR ha riconosciuto d’ufficio la rivalutazione monetaria in assenza di appello della società sul punto, incorrendo in un vizio di ultrapetizione. La Corte ricorda che, trattandosi di obbligazione di valuta, trova applicazione il principio nominalistico e il maggior danno da svalutazione non matura automaticamente, ma postula domanda e prova ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.
Nota della Redazione
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