La proroga dei versamenti contributivi non è condizionata dal regime fiscale del contribuente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16900 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione dei crediti contributivi, il differimento del termine per il versamento disposto con d.P.C.m. opera per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, e non soltanto per coloro che, in concreto, siano assoggettati al regime fiscale derivante dall’applicazione di detti studi. Il requisito rilevante è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività riconducibile tra quelle considerate, e non la condizione soggettiva del singolo professionista. Ne consegue che la data di scadenza del versamento, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, è quella prorogata dal decreto e non quella originariamente prevista.
Il Fatto
Un professionista, iscritto alla Gestione Separata per l’attività di avvocato svolta nel 2009, impugnava la richiesta di pagamento dei contributi notificata dall’istituto previdenziale con avviso bonario del 1° luglio 2015, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.
La Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame del contribuente, dichiarava prescritto il credito, ritenendo applicabile il termine di decorrenza del 16 giugno 2010 e non la proroga di cui al d.P.C.m. del 10 giugno 2010, sul presupposto che il professionista, rientrando nel regime fiscale dei minimi, non fosse assoggettato agli studi di settore. Avverso tale decisione, l’istituto proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ribadito che la proroga del termine di versamento contributivo trova la sua fonte normativa nell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini degli adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti. Nel caso di specie, il d.P.C.m. del 10 giugno 2010 ha differito al 6 luglio 2010, senza maggiorazioni, il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009.
Quanto all’ambito soggettivo del beneficio, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, affermando che il differimento giova a tutti i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, e non solo a coloro che a tali studi siano fiscalmente assoggettati per non aver optato per un diverso regime fiscale. Il criterio decisivo è, infatti, il dato oggettivo dell’attività esercitata, non la condizione soggettiva del professionista.
Nel caso di specie, la richiesta di pagamento notificata il 1° luglio 2015 è stata ritenuta tempestiva, poiché il termine di decorrenza della prescrizione andava calcolato dalla scadenza prorogata del 6 luglio 2010 e non da quella originaria del 16 giugno 2010. La Corte ha inoltre precisato che è irrilevante l’eventuale valenza interruttiva della dichiarazione dei redditi, trattandosi di adempimento cronologicamente successivo alla maturazione del diritto alla pretesa contributiva.
La Corte ha, infine, respinto le eccezioni pregiudiziali del controricorrente, riguardanti sia la legittimazione dell’istituto sia la regolarità del deposito della sentenza impugnata, conformemente al principio già espresso nell’ordinanza n. 24885 del 2023. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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