Nullità del contratto per titolo di studio falso rilevabile in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5168 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le preclusioni rispetto all’introduzione in causa di nuovi fatti, quand’anche posti a fondamento di un’eccezione di nullità negoziale, vengono meno quando la conoscenza dei fatti che la sostanziano sia sopravvenuta rispetto alla pronuncia di primo grado, in applicazione del principio generale di cui all’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. La rilevabilità d’ufficio della nullità, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., consente di censurare in appello la sentenza di primo grado che abbia omesso di apprezzarne l’esistenza, senza che ciò si traduca in una violazione del divieto di nova. Il giudice di merito che non esamini l’eccezione tempestivamente proposta incorre in omessa pronuncia, con conseguente cassazione della decisione impugnata.

Il Fatto

Un dirigente di una Regione era stato sospeso dal servizio perché sottoposto a misura cautelare in carcere, poi revocata. Riammesso in servizio, gli era stato assegnato un diverso incarico dirigenziale, con trattamento economico inferiore. Il lavoratore ottenne un decreto ingiuntivo per la differenza retributiva maturata nel periodo luglio-settembre 2014.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione della Regione, ritenendo che la retribuzione dovesse parametrarsi all’incarico concretamente svolto. La Corte d’Appello ribaltava la decisione, riconoscendo il diritto al mantenimento del trattamento economico in godimento. La Regione ricorreva per cassazione, deducendo tra l’altro l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla sopravvenuta falsa dichiarazione del possesso del titolo di laurea, idonea a travolgere il contratto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo di ammissibilità. Il controricorrente eccepiva la violazione del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1 n. 6, cod. proc. civ. Il rilievo è respinto: la ricorrente ha indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, ne ha segnalato la presenza negli atti di merito e ne ha riportato alcuni estratti.

Il principio di specificità non va interpretato in modo troppo formalistico, così da incidere sulla sostanza del diritto in contesa, non potendosi tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.

Sul piano sostanziale, il primo motivo è accolto. La Corte richiama il precedente Cass., Sez. L, n. 18982 del 2022, intervenuto fra le stesse parti. L’eccezione di nullità negoziale può essere proposta anche con l’atto di appello, rispetto a una sentenza del Tribunale che abbia deciso nel merito sui diritti conseguenti al contratto: la rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 cod. civ. consente di censurare la sentenza di primo grado che abbia omesso di apprezzarne l’esistenza.

Il punto decisivo è un altro: se a fondare l’eccezione siano dedotti fatti non risultanti dal processo di prime cure e documenti finalizzati a dimostrarli. Le preclusioni rispetto all’introduzione di nuovi fatti, pur teoricamente sussistenti, vengono meno quando la loro conoscenza sia sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, in applicazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ.

L’intero sistema delle autocertificazioni si basa su una presunzione di veridicità: la possibilità di controllo in capo alla P.A. non equivale alla concreta conoscenza ab initio della non veridicità. Nel caso di specie la conoscenza giuridicamente rilevante dei fatti si è avuta solo dopo la pronuncia di primo grado e nelle more dei termini per l’appello. La Corte territoriale ha quindi errato nel non procedervi, omettendo ogni statuizione.

La sentenza è cassata sul punto processuale, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, perché valuti preliminarmente la validità del contratto. La Corte precisa che la salvaguardia ex art. 2126 cod. civ. non è assoluta, ma riguarda solo i periodi di materiale esecuzione del rapporto. La cassazione su profilo preliminare caduca, ex art. 336 cod. proc. civ., la decisione di merito sul diverso incarico. Secondo e terzo motivo restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *