Inammissibili in cassazione le censure sulla valutazione delle prove nel licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5169 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità e per sconfinamento nel merito, il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia di errores in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., contesti in realtà la ricostruzione fattuale e il governo delle prove operati dal giudice di merito. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, restando rimesso al giudice del merito individuare le fonti del convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti. La denuncia della violazione delle regole sul libero convincimento non integra un vizio di violazione di norme processuali, ma un errore di fatto censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella specie precluso dalla doppia conforme. È inoltre inammissibile, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la censura di violazione di un contratto collettivo di livello non nazionale.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un Assessorato regionale, impugna il licenziamento disciplinare intimato a seguito di indagini penali, nell’ambito delle quali era emerso l’allontanamento dal servizio in diverse occasioni senza la timbratura della scheda magnetica. Il giudice di primo grado respinge l’impugnativa; la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 329/2022, respinge il gravame, ritenendo raggiunta la prova dei fatti e proporzionata la misura espulsiva.
Il lavoratore ricorre per cassazione con cinque motivi, deducendo vizi di nullità della sentenza per travisamento della prova, violazione delle norme sul procedimento disciplinare accelerato, assenza di giusta causa, motivazione apparente e violazione della regola sull’onere della prova. L’Amministrazione resiste con controricorso; il Procuratore generale conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, con i quali il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per art. 115 cod. proc. civ. e per violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 2106 cod. civ. Dietro la prospettazione di errores in procedendo, le censure mirano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e il governo delle prove operati nel merito. Le doglianze sono pertanto inammissibili.
Il Collegio ribadisce il principio per cui il ricorrente non può contrapporre al giudice del merito una lettura alternativa degli atti e delle prove. L’apprezzamento dei fatti resta sottratto al sindacato di legittimità: in cassazione non è conferito il potere di riesaminare il merito, ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti.
Quanto alla dedotta violazione delle regole sul libero convincimento, la Corte precisa che essa opera interamente sul piano del merito e non configura un vizio di violazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., bensì un errore di fatto censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Nel caso concreto tale censura è preclusa dalla doppia conforme, ravvisabile perché le due statuizioni poggiano sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali.
La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata è ampiamente argomentata e attinge la soglia del minimo costituzionale. Il giudice del merito ha fondato il proprio convincimento non già sull’ordinanza applicativa della misura cautelare, caducata dal tribunale del riesame, bensì sulle indagini di P.G. ad essa allegate e prodotte: cadono così le censure di travisamento.
Gli ulteriori motivi, esaminati unitariamente, sono del pari inammissibili. La Corte richiama il principio per cui la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è ammissibile solo per quelli di livello nazionale, con esclusione dei contratti regionali o provinciali. Nel merito le doglianze tendono a una non consentita rivalutazione dei fatti, prospettando una lettura delle risultanze probatorie divergente da quella del giudice del merito, che ha escluso la lesione del diritto di difesa, ritenuto integrata la giusta causa e valutato la gravità della condotta senza automatismi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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