Nullità della fideiussione da intesa anticoncorrenziale e competenza della sezione imprese (Cass. civ. Sez. III n. 32206 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di nullità di una fideiussione che si assume frutto di intese anticoncorrenziali, quando è proposta in via di azione e non in via di eccezione, è devoluta dall’art. 4 d. lgs. 168/2003 in modo inderogabile alla sezione specializzata in materia di imprese territorialmente competente in base ai criteri ordinari. La qualificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo come domanda riconvenzionale di accertamento incide sulla competenza, attivando il criterio specializzato. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta è competente a valutare l’eventuale nullità della procura per conflitto di interessi tra le parti assistite dal medesimo difensore.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto dal Tribunale di Matera un decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice e del suo fideiussore. Entrambi gli intimati proposero congiuntamente opposizione, eccependo la nullità della fideiussione perché alcune clausole derivavano da un’intesa limitativa della concorrenza, e dunque nulle ai sensi della legge n. 287/1990.
Il Tribunale di Matera, con sentenza, qualificò l’opposizione come domanda riconvenzionale di accertamento della nullità e ritenne funzionalmente competente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Potenza, sospendendo il giudizio di opposizione. La causa fu riassunta dinanzi a tale sezione, che con ordinanza ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza a questa Corte, rilevando il difetto di competenza territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della corretta individuazione del giudice competente a conoscere della domanda di nullità della fideiussione fondata su un’asserita intesa anticoncorrenziale. Il punto di partenza è la qualificazione dell’atto introduttivo: l’opponente ha proposto la questione di nullità facendone oggetto di domanda riconvenzionale, e non di mera eccezione.
Tale distinzione è decisiva. L’art. 4 d. lgs. 168/2003 ripartisce la competenza per territorio in base alla materia del contendere e, per le controversie in tema di nullità dei patti contrattuali “a valle” di intese anticoncorrenziali, prevede la competenza inderogabile della sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Napoli per gli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d’appello di Potenza.
Poiché il Tribunale di Matera ricade nel distretto di Corte d’appello di Potenza, la domanda di nullità ex art. 33 legge n. 287/1990 è devoluta alla sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli. La Corte richiama, in una fattispecie identica, il proprio precedente Cass. Sez. 3 n. 29292 del 2024, confermando l’orientamento.
Un ulteriore rilievo riguarda il conflitto di interessi: il medesimo difensore assiste congiuntamente il debitore principale, che nega l’esistenza del debito, e il fideiussore, che nega la validità della garanzia. Le due posizioni sono in palese conflitto, poiché l’eventuale invalidità della fideiussione priverebbe il debitore della garanzia. Il patrocinio congiunto rende nulla la procura e rileva sul piano disciplinare. Ai conseguenti provvedimenti provvederà il giudice dinanzi al quale la causa sarà riassunta.
Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata attività di parte. La Corte dichiara pertanto la competenza della sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Napoli.
Nota della Redazione
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