Inammissibile ricorso che chiede riesame nel merito senza indicare fatto decisivo (Cass. civ. Sez. III n. 32205 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., presuppone l’indicazione di un fatto storico-naturalistico, costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, o di un fatto secondario dedotto a prova; non integrano tale nozione le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori in quanto tali né il vario insieme dei materiali di causa. La censura che solleciti un riesame del compendio probatorio esorbita dal controllo di legittimità, limitato al «minimo costituzionale» della motivazione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente addebito delle spese alla sola parte ricorrente in via principale.

Il Fatto

Una società concede in locazione a uso diverso un immobile costituito da una palazzina su due livelli, con contratto registrato nel 2009 e durata sessennale. Sopravviene una scrittura registrata nel 2016 che riduce il canone e collega la pattuizione al contratto originario. Insorta contestazione sui canoni del periodo gennaio 2016-dicembre 2017, il Tribunale rigetta la domanda della società locatrice.

La Corte d’appello accoglie invece il gravame, condanna il conduttore al pagamento della somma richiesta e rileva che la scrittura non è un nuovo contratto, ma un documento accessorio volto a modificare la sola clausola del canone. Il conduttore ricorre per cassazione con tre motivi; i controricorrenti resistono e propongono ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che il ricorso non è stato proposto anche contro la società che aveva stipulato il contratto. Tuttavia, poiché il ricorso è comunque inammissibile, l’integrazione del contraddittorio è superflua: opera il principio della ragione più liquida, già affermato dalle Sezioni Unite n. 23542 del 2015 e da Sez. II n. 10839 del 2019, secondo cui l’adempimento, se anche necessario, sarebbe ininfluente e lesivo della ragionevole durata del processo.

Il primo motivo, che denuncia l’omesso esame della natura indivisibile dell’immobile e del subentro di un terzo nella conduzione, è inammissibile. Il ricorrente non indica un fatto decisivo, ma una questione afferente alla valutazione delle prove. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014: il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla mancanza assoluta di motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e alla motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la sufficienza della motivazione.

Il secondo motivo, che assume la nullità della scrittura per indeterminatezza dell’oggetto e per difetto dei requisiti della locazione commerciale, è parimenti inammissibile. La Corte osserva che l’illustrazione del motivo evoca emergenze istruttorie testimoniali, sollecitando un riesame del giudizio di fatto. Il ricorrente specula sull’espressione della sentenza secondo cui la scrittura era diretta a «novare una sola clausola»: la Corte precisa che il termine è stato usato nel senso di modificare, come confermato dall’espressa affermazione che non si trattò di un nuovo contratto. La prospettazione è inoltre contraddittoria, perché assegna alla scrittura carattere novativo e insieme ne deduce la nullità.

Il terzo motivo, sulla mancanza di accordo in ordine alle correzioni apposte a mano, è inammissibile. Stabilire se correzione e aggiunta siano avvenute nella compresenza delle parti o successivamente è un tipico giudizio di fatto, sottratto al controllo in iure. La questione, inoltre, non emerge dalla sentenza impugnata.

Dichiarato inammissibile il ricorso principale, la Corte rileva che quello incidentale, essendo tardivo, è inefficace ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ.: la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente principale, restando irrilevante l’esito dell’impugnazione incidentale (Sez. III n. 33733 del 2023). Le spese seguono la soccombenza e va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione di analoga pronuncia per il ricorrente incidentale tardivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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