Nullità del giudizio per litisconsorte necessario pretermesso nella società di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 15947 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle società di fatto, e la conseguente imputazione automatica dei redditi ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, determinano la configurazione di un litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. La nullità travolge l’intero processo anche quando, dopo la rimessione della causa al primo giudice, l’integrazione del contraddittorio sia stata disposta ed eseguita soltanto nei confronti di alcuni dei litisconsorti pretermessi, poiché l’anomalia non è riconducibile alle fattispecie tassative di estinzione per inattività delle parti.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Ufficio emetteva nei confronti di una pretesa società di fatto un avviso di accertamento con cui determinava induttivamente il reddito d’impresa di un determinato periodo. Con contestuale atto impositivo, in applicazione dell’art. 5, commi 1 e 3, lettera b), del TUIR, il medesimo reddito veniva imputato a due soci, in ragione del 50% ciascuno.

Uno dei soci impugnava entrambi gli atti. Dopo un primo grado favorevole, la Commissione regionale dichiarava nulla la decisione per difetto di integrazione del contraddittorio verso la società e l’altro presunto socio, rimettendo la causa al primo giudice. Rinnovato il giudizio, la Commissione provinciale annullava l’atto verso la società e confermava quello verso il socio ricorrente. La Commissione regionale, in riforma, lo dichiarava responsabile al 100% delle imposte accertate a carico della società, rigettando il suo appello. Proponeva ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, che prospettano un vizio del procedimento idoneo a travolgere l’intero giudizio. Dichiara anzitutto l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia, notificato oltre il termine di complessivi quaranta giorni di cui agli artt. 369, comma 1, e 370, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

Nel merito, i giudici di legittimità rilevano che la prima sentenza era stata dichiarata nulla per il difetto di contraddittorio verso la società di fatto e l’altro socio e che la causa era stata rimessa al primo grado ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 546 del 1992. Nel prosieguo, tuttavia, il contraddittorio risulta esteso al solo socio, non alla società.

La circostanza trova conferma nell’esame diretto degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui società e soci sono litisconsorti necessari e la loro assenza determina nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, citando Cass. n. 32873/2024, Cass. n. 27628/2024 e Cass. n. 24025/2018, tra le altre.

Quanto alle conseguenze, la Corte esclude che il processo potesse estinguersi. Rileva che l’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992 prevede la trasmissione d’ufficio del fascicolo, senza riassunzione ad istanza di parte, a differenza dell’art. 63 per il rinvio da cassazione. La dichiarazione di estinzione per inattività può seguire solo alle ipotesi tassative dell’art. 45, comma 3, del medesimo decreto.

Poiché l’ordine di integrazione era stato emesso ed eseguito solo verso uno dei litisconsorti, il processo ha continuato a svolgersi in assenza di una parte necessaria. La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit., per l’integrazione del contraddittorio e la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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