Cartella via PEC: valido anche l’indirizzo mittente non censito (Cass. civ. Sez. V n. 24234 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC dall’agente della riscossione è regolata dall’art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973, non dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994, riferito alle notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati. La disciplina speciale richiede che l’indirizzo PEC del destinatario risulti dai pubblici elenchi, ma non impone analogo requisito per l’indirizzo del mittente. La mancata iscrizione della casella PEC dell’agente della riscossione in un pubblico registro non determina quindi, di per sé, inesistenza o nullità della notifica, salvo che provochi un’effettiva incertezza sulla provenienza dell’atto o un concreto pregiudizio difensivo.
Il Fatto
Una società aveva impugnato un’intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle e avvisi di addebito, deducendo, tra le altre questioni, l’invalidità di alcune notificazioni eseguite tramite posta elettronica certificata. Secondo la contribuente, le cartelle erano state trasmesse da indirizzi PEC dell’agente della riscossione non presenti nei registri pubblici.
I giudici tributari avevano respinto la censura e confermato la validità delle notificazioni. La società proponeva ricorso per cassazione sostenendo che anche la casella PEC del mittente dovesse necessariamente risultare dai pubblici elenchi, sia in forza della legge n. 53/1994 sia alla luce del Codice dell’amministrazione digitale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto l’applicazione dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994. Tale disciplina riguarda la facoltà degli avvocati di procedere direttamente alle notificazioni telematiche e non può essere trasformata in una regola generale applicabile a qualsiasi notificazione via PEC compiuta da soggetti pubblici.
Per le cartelle esattoriali opera invece la disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. La norma consente la notifica a mezzo PEC e concentra espressamente il requisito della risultanza dai pubblici elenchi sull’indirizzo del destinatario. Non prevede, invece, che anche l’indirizzo del mittente debba essere necessariamente censito quale condizione di validità della notificazione.
La Corte esclude che un simile requisito possa essere introdotto per via interpretativa. La specialità della disciplina della riscossione impedisce di sovrapporre automaticamente regole dettate per differenti procedimenti notificatori. La mancata iscrizione della PEC del mittente può assumere rilievo soltanto se determini nel caso concreto un’effettiva e assoluta incertezza circa la provenienza dell’atto, tale da impedire al destinatario di riconoscerlo o di esercitare consapevolmente le proprie difese.
Nemmeno l’art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005 conduce a una conclusione diversa. Tale disposizione disciplina l’organizzazione e la pubblicità dei domicili digitali delle amministrazioni, ma non prevede una causa generale di invalidità per gli atti inviati da una casella diversa da quella censita. Un eventuale disallineamento può rilevare sul piano organizzativo, ma non determina automaticamente la nullità della notificazione.
La riconducibilità del messaggio all’amministrazione può inoltre risultare dal complesso degli elementi tecnici e documentali della PEC, dalle ricevute, dal dominio utilizzato e dal contenuto dell’atto. In mancanza di una specifica allegazione di incertezza sulla provenienza o di un concreto pregiudizio difensivo, la semplice mancata iscrizione dell’indirizzo mittente nei pubblici registri non travolge quindi la notifica. Il ricorso viene rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.