Polizza decennale postuma natura indennitaria e legittimazione acquirente (Cass. civ. Sez. III n. 1909 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La polizza assicurativa indennitaria decennale postuma disciplinata dall’art. 4 d.lgs. n. 122/2005, stipulata dal costruttore a beneficio dell’acquirente, integra una figura di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, e non di assicurazione della responsabilità civile del costruttore. Ne deriva che i diritti derivanti dal contratto spettano all’acquirente-assicurato, il quale, pur non essendo parte del rapporto contrattuale, è pienamente legittimato ad agire direttamente nei confronti dell’assicuratore. Resta fermo che l’operatività della garanzia presuppone l’accertamento della responsabilità del costruttore ex art. 1669 cod. civ.: la polizza è inefficace ove la responsabilità sia affermata a titolo di art. 2043 cod. civ.

Il Fatto

La società utilizzatrice di un capannone industriale, in forza di un contratto di locazione finanziaria, subiva nel maggio 2009 il cedimento del piazzale a seguito di una frana. Esperito un accertamento tecnico preventivo, il consulente rilevava una difettosa progettazione e un’inadeguata realizzazione dell’opera, stimando i costi di ripristino. La danneggiata convenne in giudizio progettisti, direttori dei lavori ed esecutori, invocando la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. e, in via generale, ex art. 2043 cod. civ.

Il Tribunale rigettò per prescrizione la domanda fondata sull’art. 1669, accogliendo invece quella ex art. 2043 nei confronti dell’appaltatrice e di due direttori dei lavori. La Corte d’appello confermò la declaratoria di prescrizione e giudicò inammissibile il motivo che la censurava, sul rilievo che l’accoglimento non avrebbe inciso sul quantum risarcitorio già riconosciuto, ma solo sull’operatività della polizza indennitaria decennale. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la natura della polizza decennale postuma. Il dato testuale dell’art. 4 d.lgs. n. 122/2005 — che impone al costruttore di contrarre una polizza “a beneficio dell’acquirente”, con copertura dei danni di cui egli sia tenuto ex art. 1669 cod. civ. — è ambiguo e lascerebbe aperte entrambe le soluzioni. Le Sezioni semplici ritengono però decisiva la ratio complessiva della disciplina, volta a garantire equa, adeguata ed effettiva tutela dei diritti patrimoniali dell’acquirente di immobili da costruire, interesse di rilievo superindividuale che permea la causa del contratto.

Una configurazione come assicurazione di responsabilità civile del costruttore avrebbe quale implicazione naturale che unico legittimato a far valere i diritti derivanti dalla polizza sarebbe il costruttore-contraente, con il rischio che la tutela dell’acquirente resti frustrata dalle vicende sostanziali, processuali o concorsuali del costruttore. La giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 30653 del 2017; Cass. n. 31686 del 2024) conforta la lettura dell’assicurazione per conto di chi spetta.

Esclusa la figura classica del contratto a favore di terzo, che presupporrebbe requisiti non richiesti dalla norma speciale, la Corte qualifica la polizza come peculiare assicurazione per conto di chi spetta, attribuendo al terzo assicurato — e di massima non anche al contraente — la legittimazione ad agire. Non si esclude però, in concreto, una legittimazione concorrente del contraente, da verificare caso per caso in deroga all’art. 1891, secondo comma, cod. civ.

La Corte precisa che la copertura resta circoscritta ai danni di cui il costruttore sia responsabile ex art. 1669 cod. civ., con esclusione di quelli imputabili a diverso titolo: la polizza è dunque inefficace ove la responsabilità sia accertata ex art. 2043 cod. civ. Ne consegue che la Corte d’appello ha errato nell’escludere l’interesse della danneggiata a impugnare la statuizione di prescrizione, costituendo la responsabilità ex art. 1669 uno dei presupposti per far valere i diritti verso l’assicuratore. Il motivo di gravame andava delibato nel merito, rinnovando l’apprezzamento di fatto sulla conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità (Cass. n. 3040 del 2015; Cass. n. 24486 del 2017).

Quanto alle spese, la Corte censura la riduzione al 5% dei compensi già liquidati secondo il criterio del decisum: una volta determinato il compenso in ragione della quota di debito gravante sulla soccombente, non è ammessa un’ulteriore riduzione percentuale parametrata al danno complessivo. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata in relazione e rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *