Nullità negoziale rilevabile d’ufficio solo sui fatti già allegati (Cass. civ. Sez. I n. 14924 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto, pur astrattamente rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità ai sensi delle Sezioni Unite n. 26242/2014 e n. 26243/2014, può essere dichiarata solo se i fatti costitutivi del vizio negoziale risultino già tempestivamente allegati e provati dalla parte che la invoca. L’esercizio del potere officioso incontra il limite delle preclusioni maturate e del principio del contraddittorio: non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado, procedere d’ufficio ad accertamenti fattuali non introdotti ritualmente. In tema di interpretazione del contratto, il risultato ermeneutico è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito si sia attenuto ai canoni legali e abbia privilegiato una tra le possibili e plausibili letture del testo negoziale.
Il Fatto
I ricorrenti, nella loro qualità di fideiussori di una società debitrice, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla banca sul presupposto dello scoperto di conto imputato alla società garantita.
Il giudice di merito aveva qualificato il rapporto non come fideiussione, ma come contratto autonomo di garanzia, con la conseguente preclusione, per i garanti, di opporre le eccezioni relative al rapporto sottostante. La sentenza impugnata aveva inoltre confermato la maggiorazione di un terzo nella liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa. La banca intimata non ha replicato. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto per l’accoglimento del secondo motivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la nullità della rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cod. civ., in quanto lo schema negoziale riprodurrebbe il modello sanzionato dall’autorità di vigilanza con il provvedimento n. 55 del 2005 per contrarietà alla disciplina antitrust. La Corte lo dichiara inammissibile per mancato assolvimento dell’onere di specificità di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non risultando indicata la proposizione del motivo di appello sulla decadenza.
Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26242/2014 e n. 26243/2014, secondo cui la nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio, ma ne circoscrive la portata entro le regole generali del processo e la relativa tempistica. I fatti costitutivi del vizio negoziale — contenuto delle clausole, corrispondenza con quelle esaminate dall’autorità, riferibilità temporale del provvedimento a un contratto stipulato successivamente, incidenza delle clausole sul consenso — avrebbero dovuto essere introdotti e provati già in primo grado. La quaestio nullitatis, quindi, resta ammissibile solo se i fatti sono stati ritualmente allegati, non essendo consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale in violazione del contraddittorio.
Il secondo motivo, che censura la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia, è inammissibile perché sollecita una rivalutazione dell’apprezzamento in fatto. L’interpretazione del contratto compete al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. o per inadeguatezza della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella. La Corte ribadisce che, quando sono possibili più interpretazioni, non è consentito dolersi in legittimità di quella privilegiata dal giudice. La censura si risolve nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta in sentenza. Richiamando Cass., Sez. I, 4.12.2024, n. 31105, si osserva che la sola clausola “pagamento immediato a semplice richiesta scritta” non impone una lettura obbligata; il giudice di merito, però, si è valso di più riscontri testuali indicativi della volontà di un contratto autonomo di garanzia.
Il terzo motivo, sulla mancata ammissione di consulenza tecnica d’ufficio in tema di interessi ultralegali e usurari, è inammissibile perché attiene alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con il limite ove applicabile della doppia conforme, e perché non specificamente impugnata è la ratio di difetto di specificità dell’appello.
Il quarto motivo è fondato. La Corte d’Appello non ha statuito sul motivo di gravame relativo alla maggiorazione di un terzo delle spese, e la sentenza risulta viziata da omessa pronuncia o da motivazione omessa. Il motivo di appello, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, è deciso nel merito e rigettato, con conferma delle spese liquidate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.