Nullità negoziale rilevabile d’ufficio in appello e qualificazione della garanzia (Cass. civ. Sez. III n. 14537 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità negoziale è questione rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, purché sulla base degli elementi di fatto già acquisiti al processo. A tale rilievo non osta la novità della domanda in appello, che può essere convertita ed esaminata sub specie di eccezione di nullità. Il principio di inammissibilità delle domande nuove di cui all’art. 345 cod. proc. civ. va coordinato con il perdurante obbligo di rilievo officioso della nullità, esercitabile dal giudice di appello anche in sede decisoria, nel rispetto del contraddittorio di cui all’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.. È affetta da motivazione apparente la sentenza che qualifica il contratto come autonomo di garanzia ed esclude l’applicabilità della disciplina della fideiussione, quando il modello contrattuale contiene una clausola che richiama espressamente l’art. 1957 cod. civ..
Il Fatto
Una banca otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un fideiussore, sulla base di un contratto di fideiussione. Il garantito proponeva opposizione, contestando profili formali e deducendo l’invalidità e l’inefficacia della garanzia. Anche altri soggetti proponevano autonome opposizioni, eccependo tra l’altro l’usurarietà degli interessi, il difetto di prova del credito e l’invalidità delle fideiussioni. Riuniti i giudizi, il Tribunale rigettava tutte le opposizioni e confermava il decreto.
Il fideiussore proponeva appello. Nelle more, una società cessionaria del credito interveniva ex art. 111 cod. proc. civ., facendo proprie le difese della banca cedente. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame, ritenendo tardive le eccezioni di nullità. Il fideiussore ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia dichiarato tardiva l’eccezione di difetto di titolarità sostanziale del credito in capo alla cessionaria, trattandosi di mera difesa rilevabile d’ufficio. Il motivo è infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 2951 del 2016, la Corte distingue la legittimazione ad agire, che attiene al diritto di azione e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, dalla titolarità della posizione soggettiva fatta valere, che è elemento costitutivo del diritto e attiene al merito. Tale titolarità può essere provata dall’attore o desunta dal comportamento processuale del convenuto. La corte di merito ha correttamente ritenuto che l’eccezione andasse proposta entro la prima udienza successiva all’intervento ex art. 111 cod. proc. civ.
Il secondo e il terzo motivo denunciano che la corte territoriale abbia ritenuto tardive e inammissibili le eccezioni di nullità della fideiussione conforme al modulo predisposto per violazione della legge n. 287/1990, nonché la mancata rilevazione officiosa della nullità parziale. I motivi sono fondati. La corte di merito non ha tenuto conto del consolidato orientamento per cui la nullità negoziale è rilevabile d’ufficio, sempre che sulla base degli elementi di fatto acquisiti, e la novità della domanda non ne impedisce la conversione in eccezione di nullità (Sezioni Unite n. 26242 del 2014; n. 36183 del 2022). Poiché il ricorrente aveva specificato di aver trattato la questione sin dal primo grado, le preclusioni di grado e stato del giudizio non ostavano al rilievo officioso, esercitabile anche in sede decisoria nel rispetto del contraddittorio.
Il quarto motivo censura la conferma della qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia. Il motivo è fondato. La corte territoriale, argomentando come sopra, ha omesso di considerare che nel contratto compare una clausola, la n. 3, derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. in senso favorevole al creditore. Il limitarsi ad affermare che a tale contratto non è applicabile la disciplina della fideiussione, quando il modello contiene una clausola che a quella disciplina espressamente rinvia, integra un’anomalia motivazionale censurabile, che si tramuta in violazione di legge e si esaurisce in una motivazione apparente (Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014).
La Corte rinvia quindi al giudice di merito un nuovo esame sulla effettiva riconducibilità del contratto alla fideiussione. Ove fosse confermata la qualificazione come garanzia autonoma, andrebbe comunque spiegato in che termini essa escluda ogni nullità, tenuto conto dell’orientamento per cui anche il contratto autonomo di garanzia con clausola limitativa delle eccezioni non impedisce l’applicazione della disciplina consumeristica sulle clausole vessatorie, salvo l’accertamento della qualità di consumatore del garante. Il ricorso è accolto nei termini, con cassazione in relazione e rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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