Nullità della notifica dell’atto presupposto non dedotta in primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 34591 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è circoscritta ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. Ne consegue che il giudice d’appello non può esaminare, per la prima volta, l’eccezione di nullità della notifica dell’atto presupposto, quando il ricorso introduttivo abbia dedotto la sola inesistenza della notifica medesima. La rilevabilità d’ufficio dei vizi di nullità della notificazione non opera oltre il limite positivo dell’art. 19, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992, che rimette l’impugnazione dell’atto prodromico non notificato alla esclusiva iniziativa della parte.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento notificatagli dalla società di riscossione per TARSU 2013, chiedendone l’annullamento sul presupposto che, in assenza di notifica dell’atto prodromico, il tributo fosse prescritto per decorrenza del termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c. Sia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sia quella di secondo grado della Campania hanno respinto le doglianze del contribuente.
Nel giudizio di appello il contribuente ha eccepito per la prima volta la nullità del procedimento notificatorio, per omesso invio della raccomandata informativa. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto l’eccezione inammissibile perché nuova. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992; la società di riscossione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente ha sostenuto che la successiva deduzione della nullità della notifica non determinerebbe una modifica della domanda iniziale, essendo rilevabile anche d’ufficio senza necessità di memoria ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è stato ritenuto infondato.
La Corte ha osservato che il contribuente, nell’impugnare l’ingiunzione, aveva chiesto l’annullamento sul presupposto della sola assenza di notifica dell’atto prodromico e solo in appello aveva eccepito la nullità del procedimento notificatorio. La produzione della documentazione relativa al procedimento notificatorio era però avvenuta già in primo grado, così che il contribuente aveva la possibilità di integrare la propria allegazione presentando motivi aggiunti nei termini di cui all’art. 24 d.lgs. n. 546/1992.
Correttamente, dunque, la decisione impugnata ha ritenuto preclusa al giudice d’appello ogni verifica sui vizi della notifica, il cui scrutinio restava limitato all’esistenza o inesistenza della notifica medesima, unica questione introdotta col ricorso e alla quale andava circoscritto il thema decidendum. La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui Cass. n. 9637/2017 (che richiama Cass. n. 15051/2014) ha ribadito tale principio.
Né giova al ricorrente invocare la rilevabilità d’ufficio dei vizi di nullità della notificazione. La natura del procedimento tributario costituisce un limite al rilievo d’ufficio dei vizi propri dell’atto non impugnato, limite stabilito dall’art. 19, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992, che rimette l’impugnazione dell’atto prodromico non notificato alla esclusiva iniziativa della parte, oltre la quale il giudice non può pronunciarsi, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e rigettato il ricorso.
Nota della Redazione
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