Processo tributario, riassunzione decorre dal provvedimento che dichiara l’interruzione (Cass. civ. Sez. V n. 28309 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il termine semestrale per la riassunzione del giudizio interrotto decorre dal provvedimento del giudice che dichiara l’interruzione, non dall’evento interruttivo in sé né dalla sua conoscenza di fatto. Anche quando la disciplina fallimentare previgente prevedeva l’interruzione automatica al verificarsi dell’evento, la disciplina speciale tributaria individua espressamente il momento dell’interruzione nel provvedimento che la dichiara. Ne consegue che, nel processo tributario, un provvedimento dichiarativo dell’evento interruttivo è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione. La riassunzione avviene con il deposito dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione.

Il Fatto

Il contribuente era socio di una società di capitali, di cui deteneva la maggioranza del capitale. La società era stata oggetto di indagine fiscale e di accertamento tributario per alcune operazioni relative agli anni di imposta 2008 e 2009, con ripresa a tassazione nei confronti della società e, per trasparenza, anche nei confronti del socio.

Avverso la ripresa a tassazione per l’anno 2008 la società propose ricorso e il giudice di primo grado ne accolse le ragioni, annullando nel merito gli atti impositivi; l’Agenzia delle entrate propose appello. Nelle more la società, già in liquidazione, fu dichiarata fallita e, su comunicazione del curatore, il collegio del gravame dichiarò l’interruzione del giudizio con ordinanza in data 21 settembre 2020. Il giudizio fu riassunto dalla parte pubblica con atto del 5 marzo 2021. Il socio intervenne rilevando la tardività della riassunzione, perché la dichiarazione di fallimento era intervenuta nel dicembre 2015 e l’Ufficio aveva presentato insinuazione al passivo dal 17 aprile 2017: l’Agenzia, dunque, era a conoscenza dell’evento dall’aprile 2017 e avrebbe dovuto riassumere entro sei mesi da tale conoscenza.

La Motivazione della Corte

La Corte è chiamata a risolvere il rapporto tra la disciplina fallimentare previgente, che prevedeva l’interruzione automatica al verificarsi dell’evento, e la disciplina tributaria speciale, che individua espressamente il momento dell’interruzione dal provvedimento che la dichiara. La questione assume rilievo decisivo per determinare la tempestività della riassunzione.

Il motivo di ricorso dell’Agenzia è fondato. Nel processo tributario, un provvedimento del giudice, dichiarativo dell’evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione. Non rileva, dunque, il momento in cui la parte sia venuta di fatto a conoscenza dell’evento: è alla data del provvedimento che occorre fare riferimento.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento sul punto (Cass. V n. 21108/2011; Cass. VI-5 n. 22809/2014; n. 12672/2015) e ribadisce che la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione (Cass. VI-5 n. 11661/2021).

A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, che pertanto è cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, perché si uniformi all’orientamento della Suprema Corte di legittimità, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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