Nullità della notifica della riassunzione e legittimazione dei litisconsorti (Cass. civ. Sez. III n. 33864 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale tra gli stessi soggetti che furono parti del processo di legittimità, stante la perfetta correlazione tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium. Tuttavia la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell’atto di riassunzione riguardante una delle parti non si estende ai litisconsorti. La nullità della notifica, anche nel caso di litisconsorzio necessario iniziale ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., non integra un’ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio: il soggetto assume comunque la qualità di parte, con lo status di contumace inconsapevole, e spetta a lui, ex art. 293 cod. proc. civ., l’onere di tutelarsi impugnando la sentenza ai sensi del secondo comma dell’art. 327 cod. proc. civ..

Il Fatto

I genitori di una vittima degli eventi alluvionali verificatisi a Sarno nel maggio 1998 convennero in giudizio davanti al Tribunale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, un Comune e il Sindaco, chiedendo il risarcimento del danno per la perdita del congiunto. Accertata la responsabilità penale del Sindaco per omicidio colposo plurimo, le amministrazioni statali proposero domanda di regresso nei confronti dei coobbligati. Il Tribunale accolse la domanda principale e quella di regresso verso il Sindaco, rigettando invece il regresso verso il Comune.

La Corte d’appello respinse il gravame delle amministrazioni statali, ritenendo non esperibile il regresso tra responsabili indiretti. Su ricorso di legittimità, la Cassazione, richiamando le Sezioni Unite n. 13246 del 2019, affermò che anche le amministrazioni pubbliche rispondevano a titolo di responsabilità diretta ex art. 28 Cost. In sede di rinvio la Corte d’appello condannò il Comune a rivalere le amministrazioni statali nella misura di un terzo. Il Comune ha proposto nuovo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Comune ha denunciato la nullità del giudizio di rinvio per l’omessa rituale notifica dell’atto di riassunzione all’ex Sindaco, deducendo che le amministrazioni statali, dopo l’attestazione di mancata notifica per irreperibilità, non avrebbero attivato il seguito prescritto dall’art. 140 cod. proc. civ. né la notifica a mezzo PEC.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, non perché la doglianza fosse infondata nel merito, ma per difetto di legittimazione dell’ente ricorrente. L’unica parte che aveva interesse a far valere la nullità era il destinatario della notifica, non il litisconsorte.

La Corte ha riconosciuto che nel giudizio di rinvio esiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale tra gli stessi soggetti che furono parti del processo di legittimità, richiamando Cass. n. 2422 del 1980, Cass. n. 13241 del 1991, Cass. n. 11003 del 2004 e Cass. n. 26177 del 2007. Ha però distinto tale profilo dalla questione della legittimazione a eccepire il vizio notificatorio.

Il principio decisivo è che la nullità della notifica non determina un difetto di integrità del contraddittorio, neppure nel caso di litisconsorzio necessario iniziale ex art. 102 cod. proc. civ. Il soggetto non notificato assume comunque la qualità di parte, con lo status di contumace inconsapevole, e può tutelarsi impugnando la sentenza ai sensi del secondo comma dell’art. 327 cod. proc. civ.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell’ente ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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