Nessun compenso aggiuntivo al presidente di sezione reggente la Commissione tributaria (Cass. civ. Sez. I n. 9060 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Al presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt. 2 e 13 d.lgs. n. 545/1992 e dall’art. 39 d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli già percepiti in relazione alle funzioni di presidente di sezione ricoperte. L’esclusione opera anche quando il presidente di sezione sia stato designato reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Il riferimento dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 545/1992 alle sole funzioni non giurisdizionali non giustifica alcuna diversificazione: le funzioni giurisdizionali del presidente di Commissione sono già implicite nella qualifica di presidente di sezione.

Il Fatto

Un presidente di sezione presso una Commissione tributaria provinciale ha chiesto al Tribunale la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento del compenso aggiuntivo per aver svolto, dal 12.11.2012 al 21.09.2014, le funzioni di presidente facente funzioni della Commissione, in forza di delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. La Corte di appello, in riforma, ha condannato il Ministero al pagamento della somma di euro 62.845,50, oltre accessori, a titolo di compenso variabile. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, resistito da controricorso; il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo vigente ratione temporis. L’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 545/1992 prevede che il presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità. L’art. 13 disciplina il compenso fisso mensile e il compenso variabile per ogni ricorso definito. L’art. 39, comma 6, d.l. n. 98/2011 riconosce ai giudici tributari, con esclusione di quelli indicati nell’art. 2, comma 2, il compenso fisso e variabile quando svolgono funzioni di presidente di sezione o vicepresidente.

Il Collegio ritiene corretta la premessa della Corte di appello, secondo cui l’art. 2, comma 2, si applica anche all’ipotesi di assenza prolungata o vacanza della carica. Erra però il giudice di merito nel separare funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali per riconoscere il compenso variabile al reggente. Il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali significa che il presidente di sezione vicario non necessita di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionali del presidente di Commissione, essendo queste omogenee alle prerogative già attribuite alla sua qualifica.

La Corte richiama il parere del Consiglio di Stato, secondo cui il presidente di sezione investito della sostituzione esercita funzioni proprie, già implicite nella qualifica, per le quali è già previsto un compenso fisso e variabile. Lo conferma l’art. 30, comma 1, lett. m), legge n. 413/1991 e la disciplina degli artt. 26, 27 e 29 d.lgs. n. 546/1992, che attribuiscono al presidente di Commissione o di sezione l’assegnazione dei ricorsi e la declaratoria di inammissibilità. Le attività giurisdizionali del vicario coincidono in gran parte con quelle della sua funzione ordinaria, differenziandosene solo per il raggio di operatività.

Quanto all’art. 39, comma 6, la Corte ne legge la portata restrittiva: la norma limita il diritto a compensi ulteriori per funzione diversa da quella svolta ai soli giudici che non godano già, per la componente fissa o variabile, di un trattamento parametrato alle funzioni superiori. Essa non può fondare il riconoscimento richiesto, essendo il presidente di sezione già titolare dei compensi correlati ai provvedimenti redatti nella propria sezione.

Non rilevano i provvedimenti su misure cautelari o astensioni dei presidenti di sezione: non si tratta di provvedimenti definitivi. La Corte esclude inoltre il contrasto con l’art. 3 Cost., per la natura onoraria del rapporto e la diversità di posizione rispetto al presidente di Commissione designato mediante procedura concorsuale. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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