Nullità della notifica all’appellante detenuto e rinvio al giudice di primo grado (Corte dei Conti Sez. I App. n. 88 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In mancanza di una disciplina specifica nel codice di giustizia contabile per la notificazione dell’atto introduttivo al destinatario ristretto in regime di detenzione carceraria, l’interprete deve colmare la lacuna applicando i principi del giusto processo e del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione, e il principio espresso dall’art. 156 cod. proc. pen., che impone la notificazione a mani del detenuto. È pertanto nulla, ai sensi degli artt. 42 e 48 del c.g.c. e del combinato disposto con l’art. 160 cod. proc. civ., la notificazione eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. presso la residenza del convenuto detenuto, poiché tale norma disciplina la diversa ipotesi dell’irreperibilità del destinatario. La nullità travolge la dichiarazione di contumacia e impone la riforma della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, primo comma, lett. b), del c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un ex luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, ora in quiescenza, chiedendo la condanna al risarcimento del danno all’immagine per euro 100.000,00, oltre accessori, in favore del Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri. Il pregiudizio derivava, secondo l’attore, dal clamore suscitato dalla diffusione della notizia di alcuni reati commessi dal convenuto, all’epoca responsabile di una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica.
Il giudice territoriale, nella contumacia del prevenuto, accoglieva parzialmente la domanda e lo condannava, a titolo di dolo, al pagamento di euro 80.000,00, oltre interessi legali, per il danno all’immagine conseguente alla condanna penale definitiva per rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e per favoreggiamento personale aggravato. L’appellante impugnava la pronuncia deducendo, in via preliminare, la nullità della notificazione dell’atto di citazione, eseguita presso la sua residenza mentre si trovava ristretto in carcere, e la conseguente erronea dichiarazione di contumacia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la posizione del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, evocati in appello e non costituitisi, e ne dichiara la contumacia ai sensi dell’art. 93 del c.g.c.
Passa poi al primo motivo, che giudica assorbente. L’appellante censurava la sentenza per avere ritenuto rituale la notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. presso la residenza, quando egli era detenuto e ivi reperibile. La Procura generale aveva replicato che il c.g.c. richiama le norme del codice di procedura civile e che le disposizioni del codice di procedura penale non sarebbero applicabili.
La Corte richiama l’art. 42 del c.g.c., che rinvia al codice di procedura civile, e rileva che quest’ultimo non detta alcuna disciplina specifica per la notificazione al destinatario ristretto in carcere. Si tratta dunque di una lacuna normativa che l’interprete deve colmare in conformità ai principi del giusto processo, del contraddittorio in condizioni di parità e del diritto di difesa.
È incontestato che il convenuto fosse detenuto presso un Istituto penitenziario nel periodo in cui fu eseguita la notificazione, come il Pubblico ministero contabile avrebbe potuto desumere dagli atti. La notifica presso la residenza, con invio di raccomandata informativa e sottoscrizione dell’avviso da parte di un familiare convivente, non garantisce la piena conoscenza dell’atto. Manca la certezza della consegna al detenuto, poiché non vi è prova che il familiare abbia poi comunicato o consegnato l’atto all’internato.
Il Collegio valorizza il principio dell’art. 156 cod. proc. pen., che prevede la notificazione all’imputato detenuto nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona, applicabile anche quando dagli atti risulti che il soggetto è detenuto per causa diversa. Richiama inoltre un precedente della stessa Sezione (Corte conti, I Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 145/2024), che ha ritenuto insufficiente la mera consegna del plico alla struttura di detenzione.
Ne consegue la dichiarazione di nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo, ai sensi degli artt. 48 del c.g.c. e del combinato disposto degli artt. 42 del c.g.c. e 160 cod. proc. civ., con riforma della sentenza impugnata in parte qua e rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, primo comma, lett. b), del c.g.c., che deciderà anche sulle spese del grado.
Nota della Redazione
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