Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 8 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, che è invece strumentale alla statuizione di merito. Pertanto, una volta accertata la sopravvenuta eliminazione delle ragioni di contrasto, il giudice non può statuire sul difetto di giurisdizione prospettato dalla parte. La cessazione postula fatti che eliminino integralmente il contrasto e soddisfino in modo pieno ed irretrattabile il diritto azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’ente che abbia soddisfatto la pretesa solo in corso di giudizio, a fronte di una prolungata inerzia nella fase amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Agenzia delle Entrate collocato a riposo per dimissioni con effetto dal 1° luglio 2011, ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita. Il diritto allo sviluppo economico all’interno dell’area di appartenenza e le connesse differenze retributive erano stati accertati con sentenza del giudice del lavoro di Palermo.

Nonostante le note trasmesse dall’Agenzia delle Entrate per la rideterminazione, l’ente previdenziale non ha dato seguito all’istanza di riliquidazione presentata nel 2017, né al ricorso amministrativo del 2019. Da qui il ricorso alla Corte dei conti. In corso di giudizio l’INPS ha disposto la riliquidazione e ha chiesto un rinvio per il pagamento; successivamente ha eccepito il difetto di giurisdizione in ordine all’indennità di buonuscita. Il ricorrente ha preso atto dell’avvenuto soddisfacimento delle proprie richieste.

La Motivazione della Corte

Il Giudice affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS sulla domanda relativa all’indennità di buonuscita. Richiamando un orientamento della Corte di Cassazione, rileva che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, poiché quest’ultima è strumentale alla decisione di merito. Ne consegue che non è possibile statuire sul difetto parziale di giurisdizione prospettato dall’ente.

Quanto alla cessazione, la Corte richiama il principio per cui essa postula il sopravvenire di fatti che determinino la totale eliminazione delle ragioni di contrasto e il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. Occorre che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

Nel caso concreto l’INPS ha dedotto e documentato di avere disposto la riliquidazione del trattamento pensionistico e ha chiesto un rinvio per il pagamento. Il ricorrente ha confermato l’avvenuto soddisfacimento delle richieste. Le parti hanno concordemente domandato la cessazione della materia del contendere.

Sulle spese, il Giudice applica il principio della soccombenza virtuale. L’INPS ha proceduto alla riliquidazione solo nel 2024, con evidente ritardo e senza alcuna giustificazione, a fronte di un’istanza del 2017 e di un ricorso amministrativo del 2019 rimasti privi di riscontro. Il ricorrente è stato quindi costretto ad adire la Corte per la mancata risposta dell’ente. L’INPS va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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