Insussistenza del debito di custodia e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 7 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando su di lui gravi un debito di custodia in senso tecnico, cioè quando detenga i beni per movimentarli e distribuirli ad altri soggetti. Ove invece i beni siano iscritti nell’inventario, costituiscano immobilizzazioni patrimoniali e siano destinati all’uso continuativo presso l’ufficio di pertinenza, sussiste un mero obbligo di vigilanza, cui corrisponde la redazione di un conto amministrativo e non di un conto giudiziale. In tale ipotesi difettano i presupposti normativamente previsti per la resa del conto e il giudizio di conto davanti alla Corte dei conti va dichiarato improcedibile. La distinzione tra consegnatario con debito di custodia e consegnatario con debito di vigilanza rileva altresì sull’individuazione del sub-consegnatario, tenuto al sub-conto da allegare al conto principale, e del consegnatario autonomo, obbligato alla resa autonoma.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudizio di conto instaurato nei confronti di un’agente contabile, consegnataria di beni mobili presso un Comune per l’esercizio finanziario 2018. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, con relazione depositata nel 2024, aveva rilevato che il conto non riguardava beni per i quali la consegnataria avesse un debito di custodia in senso tecnico, bensì beni iscritti nell’inventario e costituenti immobilizzazioni nel patrimonio dell’ente, verosimilmente in uso presso il settore di pertinenza.
Nella relazione erano state segnalate ulteriori irregolarità: il deposito del conto senza la documentazione minima richiesta dall’art. 139, comma 2, d.lgs. n. 174/2016; l’indicazione generica di quantità e valore dei beni, senza descrizione specifica né estremi dell’inventario; la firma del conto da parte della stessa consegnataria anche nella qualità di responsabile del servizio finanziario, con conseguente difetto di terzietà; l’erronea indicazione, nella scheda dell’anagrafe degli agenti contabili, del decreto sindacale di nomina. Il magistrato aveva quindi sottoposto al Collegio la questione preliminare dell’ammissibilità o procedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame del conto, redatto su modello conforme a quello di legge e indicante il totale della consistenza iniziale, del carico, dello scarico e della consistenza finale, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale. Rileva però che, ai fini della decisione, occorre distinguere la figura del consegnatario con debito di custodia da quella del consegnatario con debito di vigilanza, cui corrispondono obblighi differenti in ordine alla resa dei conti e responsabilità diverse.
Il criterio discretivo è individuato nella destinazione dei beni. Se il consegnatario detiene i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione, sussistono sia l’obbligo di custodia in senso tecnico sia l’obbligo di resa del conto giudiziale. Se invece egli è mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore amministrativo di pertinenza, si configura un mero obbligo di vigilanza, con redazione di un conto amministrativo. La Corte precisa inoltre che, in ipotesi di debito di custodia, andrebbe verificato se l’agente operi come sub-consegnatario, con obbligo di sub-conto da allegare al conto principale, o come consegnatario autonomo, tenuto alla resa autonoma davanti alla Corte dei conti.
Nel caso concreto il magistrato istruttore aveva accertato che la gestione rendicontata non riguardava beni o materie per i quali l’agente avesse un debito di custodia, ma beni iscritti nell’inventario, costituenti immobilizzazioni dell’ente, in relazione ai quali era ravvisabile un mero debito di vigilanza. Tale circostanza risulta confermata dalla stessa consegnataria. La natura dei beni inventariati, in uso continuativo presso l’ufficio di pertinenza e non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti, conforta tale qualificazione.
Da ciò il Collegio fa discendere l’assenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per carenza dei presupposti normativamente previsti e, in via conclusiva, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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