Improcedibile il ricorso alla Corte dei conti senza prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 182 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata prova della notificazione all’amministrazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 3, secondo periodo, e comma 5-bis, c.g.c., impedisce radicalmente l’instaurazione del contraddittorio e integra un’ipotesi di improcedibilità del ricorso. Quando non risulti alcuna prova dell’avvio del procedimento notificatorio, deve darsi atto di una ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’art. 155, comma 8, c.g.c., che impone la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione solo in caso di nullità. Il giudice contabile dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso, restando assorbite le ulteriori questioni.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della difesa cessato dal servizio, chiedeva di accertare il proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria ai sensi degli artt. 64 e seguenti, d.p.r. n. 1092/1973, con condanna dell’Inps al pagamento della pensione e delle somme arretrate, oltre interessi e rivalutazione. L’infermità da cui risultava affetto era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta alla settima categoria.
L’Inps respingeva la domanda richiamando l’art. 6, d.l. n. 201/2011, che dall’entrata in vigore aveva abrogato per il personale civile l’istituto della pensione di privilegio, e il diniego era confermato in via amministrativa. Il ricorrente sosteneva di aver presentato domanda di dipendenza da causa di servizio prima del 2011, conservando così la posizione previgente in forza della deroga. La questione giungeva davanti al giudice contabile, che la tratteneva in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha affrontato anzitutto una questione processuale, logicamente preliminare rispetto al merito. Ai sensi dell’art. 155, comma 3, secondo periodo, c.g.c., il decreto di fissazione di udienza va notificato all’amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il successivo comma 5-bis impone al ricorrente di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede l’udienza.
Nel caso di specie non risultava depositata agli atti la prova della notificazione all’Inps del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. La parte resistente non era costituita e nessuno è comparso per essa all’udienza. Secondo la consolidata giurisprudenza contabile richiamata dal giudice, la mancata prova della notifica alla controparte impedisce radicalmente l’instaurazione del contraddittorio, configurando un’ipotesi di improcedibilità del ricorso.
Il giudice ha poi escluso l’applicazione dell’art. 155, comma 8, c.g.c., che prevede la fissazione di un termine perentorio per rinnovare la notificazione quando la controparte non si costituisca e sia rilevato un vizio che importi nullità della notificazione. Nel caso concreto, non vi era alcuna prova dell’avvio del procedimento notificatorio da parte del ricorrente. Deve pertanto darsi atto, secondo il richiamo giurisprudenziale, di una ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, con conseguente impossibilità di rinnovazione.
Restano assorbite le ulteriori questioni, comprese quelle di merito relative al diritto alla pensione privilegiata. In considerazione dell’esito del giudizio e della mancata costituzione della parte resistente, il giudice non ha provveduto sulle spese. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, ha dichiarato con pronuncia definitiva l’improcedibilità del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.