Conto giudiziale irregolare per mancato riversamento e carenze documentali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 47 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è irregolare quando l’agente contabile non dia prova dell’integrale riversamento in tesoreria delle somme riscosse. In tal caso la responsabilità per ammanco va commisurata alla differenza tra il totale riscosso risultante dal conto e il totale delle somme effettivamente riversate, comprovate da bonifici leggibili. L’errata rappresentazione dei dati contabili non è sanata dalle rettifiche fornite in giudizio dall’amministrazione, se l’agente non ha ripresentato il conto rettificato e l’ente non lo ha parificato. La mancata esibizione della documentazione di supporto, quando sia imputabile all’amministrazione o al gestore informatico che abbiano disatteso un provvedimento del giudice contabile, comporta l’irregolarità del conto ma non l’addebito dell’intero importo della gestione all’agente.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Calabria esamina il conto giudiziale relativo alla gestione delle casse ticket di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per l’esercizio finanziario 2015. Il contabile, incaricato della riscossione, è stato costituito in giudizio a seguito di una precedente pronuncia che aveva dichiarato la competenza territoriale della Sezione e la procedibilità del conto.

Il Magistrato designato, nella relazione di irregolarità, ha rilevato una discordanza tra giornale di cassa e conto giudiziale, un importo non versato e diffuse carenze documentali. L’agente ha contestato la propria qualifica di contabile principale e ha dedotto l’impossibilità di reperire i documenti per il rifiuto del gestore informatico. L’istituto ha depositato rettifiche e chiarimenti. Esperita l’istruttoria anche a mezzo della Guardia di Finanza, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio osserva che la qualifica di agente contabile è stata accertata con la precedente pronuncia, non appellata. Le difese sul punto sono pertanto inammissibili, stante la definitività della statuizione sulla qualità di contabile principale.

Nel merito, il conto è dichiarato irregolare sotto un duplice profilo. Sussiste, anzitutto, la discordanza tra i dati del giornale di cassa e quelli del conto giudiziale. I chiarimenti e le rettifiche dell’amministrazione consentono di valutarne la rilevanza sostanziale e di attestare la concordanza dei dati, ma non sanano l’errata rappresentazione della gestione. L’agente, infatti, non ha ripresentato il conto rettificato e l’ente non lo ha parificato.

In secondo luogo, l’irregolarità deriva dalla carente rappresentazione dei dati contabili per la mancata trasmissione delle fatture e ricevute fiscali, delle note di credito e dell’elenco degli esenti. Tale omissione non è addebitabile all’agente, considerata la responsabilità dell’amministrazione sanitaria e del gestore informatico, che hanno disatteso un provvedimento del giudice contabile. Per questa ragione non può essere posto a carico del contabile l’intero importo della gestione.

Resta invece addebitabile a titolo di ammanco il parziale riversamento in tesoreria. Delle numerose ricevute di bonifico, una parte risulta illeggibile: l’agente non ha così fornito la prova dell’integrale versamento delle somme riscosse. In carenza di tale prova, egli è ritenuto responsabile della differenza tra il totale dell’importo riscosso, risultante dal conto giudiziale, e il totale delle somme effettivamente riversate, comprovate dai bonifici leggibili. Il conto è quindi dichiarato irregolare, con condanna al pagamento dell’ammanco, oltre interessi legali fino al soddisfo, e delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 31, primo e quinto comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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