Inammissibile il ricorso sulla lieve entità e sull’ingente quantità (Cass. pen. Sez. VII n. 9753 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il controllo di legittimità non consente una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie né la riproposizione di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito. Il diniego dell’ipotesi della lieve entità ex art. 73, comma 5, TU Stup. e il riconoscimento dell’ingente quantità ex art. 80, comma 2, TU Stup. costituiscono valutazioni di merito, sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione. La misura del ritiro della patente di guida prevista dall’art. 85 d.P.R. n. 309/1990 non presuppone che l’autore del reato si sia servito di un veicolo, essendo volta a disincentivare la reiterazione del reato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e in appello, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rinvenuta presso la sua abitazione, unitamente a sostanza del tipo hashish trasportata su un’autovettura. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alla responsabilità, al diniego dell’ipotesi lieve, al riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità e all’applicazione della pena accessoria.

Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della lieve entità, l’erronea applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità e l’illegittimità della pena accessoria.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. I primi due motivi, oltre a essere articolati in fatto, riproducono profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti corretti, prospettando una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali.

Quanto all’uso personale, la Corte richiama le considerazioni della sentenza impugnata: l’elevata percentuale di purezza dello stupefacente, compresa tra il 91 e il 94%, corrispondente a 30 dosi medie singole, il quantitativo già suddiviso in 14 involucri pronti per la cessione e il rinvenimento dello strumentario tipico dello spacciatore rendono logicamente superiore il quantitativo ai limiti dell’esclusivo uso personale. Il rilievo della dedotta condizione di assuntore abituale resta secondario a fronte di tali elementi.

Sul diniego della lieve entità, i giudici di appello hanno richiamato le argomentazioni del primo giudice, logicamente articolate e quindi sottratte al sindacato di legittimità. Sull’ingente quantità, la Corte conferma il richiamo delle Sez. U. Biondi n. 36258/2012, confermato da Sez. U. n. 14722/2020, secondo cui, per le droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 kg, pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 mg. La consapevolezza del quantitativo trasportato è desunta dall’elevato valore economico della merce e dal rinvenimento di una consistente somma di denaro in contanti, incompatibile con lo stato di disoccupazione.

La Corte ribadisce che il ricorso del giudice a ipotesi o illazioni è vietato quando costruisce una prova positiva di colpevolezza, ma è consentito quando, in presenza di elementi idonei a dimostrare la colpevolezza, la difesa ne prospetti altri asseritamente neutralizzanti. Solo l’irragionevolezza di tali ipotesi, e non la loro semplice prospettazione, può dar luogo a censura in sede di legittimità, secondo il richiamo di Sez. I n. 3424 del 02.03.1992. Infine, sulla pena accessoria, la Corte osserva che il ritiro della patente ex art. 85 d.P.R. n. 309/1990 non presuppone l’uso del veicolo per commettere il reato, essendo volto a disincentivare la reiterazione, come affermato da Sez. III n. 31917 del 17.05.2022. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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